La Cassazione con l'ordinanza n. 26736 del 2021 ha confermato la nomina di un amministratore di sostegno che si prenda cura di una donna con personalità narcisista e ossessivo compulsiva
La figura dell’amministratore di sostegno è prevista dall’art. 404 del codice civile, che è stato a sua volta nuovamente introdotto dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Si tratta quindi di un istituto abbastanza recente e che, grazie alle continue interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione, sta pian piano trovando una sua corretta interpretazione così come originariamente intesa dal legislatore.
Secondo il dettato normativo indicato dall’art. 404 c.c., “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno..”.
In seguito al predetto dettato, quindi, quel che resta suscettibile di interpretazione è il concetto di infermità non tanto fisica quanto psichica e, dalla pronuncia in esame, emergono in maniera ancor più chiara i fattori che indicano la necessità di nominare un amministratore di sostegno, ovvero: la cura delle persona e la cura del patrimonio.
Il fatto
Con la recente ordinanza 26736 del 2021 gli ermellini hanno deciso di ritenere congrua la nomina di un amministratore che curi gli interessi di una persona affetta da tratti narcisistici.
La vicenda che ha condotto a questa pronuncia ha avuto inizio nel 2017, quando
Ripercorrendo il fatto oggetto della pronuncia, il Tribunale di Roma aveva assolto con formula piena dalle accuse di truffa e uso di atto falso da parte di un altro soggetto con legami con la vittima. La donna successivamente si è lasciata guidare da questo soggetto in una vicenda che ha avuto anche dei risvolti penali.
Questa prima pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello della capitale che, a sua volta, rigettava il reclamo avverso il decreto del giudice di tutelare che su ricorso del figlio della donna aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno della reclamante ritenuta bisognosa di assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione inerenti alla gestione del suo patrimonio e di società.
Veniva nominato come amministratore di sostegno un avvocato ed estesa la medesima procedura anche agli atti di ordinaria amministrazione.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno condiviso le valutazioni dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento penale avente ad oggetto il delitto di circonvenzione di incapaci, e nel procedimento dinanzi al giudice tutelare, che rilevava nella donna "una personalità con caratteristiche disarmoniche e in cui sono emersi tratti di tipo narcisistico, ossessivo-compulsivo, istrionico e paranoide… Tali tratti determinano un indebolimento della corretta percezione della realtà e della capacità di rapportarsi tale da configurare una condizione di deficienza psichica ovvero uno stato di vulnerabilità e di menomazione del potere di critica."
Alla nomina dell’amministratore di sostegno, la donna si è opposta proponendo ricorso per Cassazione, sulla base di una sua convinzione di essere perfettamente in grado di autodeterminarsi.
Tuttavia gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, massimando che “Per una personalità con caratteristiche disarmoniche e in cui sono emersi tratti di tipo narcisistico, ossessivo-compulsivo, istrionico e paranoide che determinano un indebolimento della corretta percezione della realtà e della capacità di rapportarsi tale da configurare una condizione di deficienza psichica ovvero uno stato di vulnerabilità e di menomazione del potere di critica, la misura di protezione più adeguata è l'amministrazione di sostegno in relazione agli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione societaria ed il patrimonio immobiliare."
Per tutti questi motivi dunque, la cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile lasciando ferma, dunque, la nomina dell'amministratore di sostegno per la donna, non solo per gli atti di straordinaria amministrazione, ma anche e soprattutto per quelli di ordinaria amministrazione.
Conclusione
Dalla pronuncia in esame emerge in maniera chiara sia la tutela della persona in quanto essere umano, sia del suo patrimonio, andando così a soddisfare i fattori che determinano la necessità di nominare un amministratore di sostegno, così come indicato inizialmente.
Questi fattori, tuttavia, non dovranno essere entrambi rilevati affinchè vi sia la nomina di un amministratore. Infatti, l’amministrazione di sostegno potrà essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.