Amministrazione di sostegno  -  Manuele Pizzi  -  16/06/2023

L' attivazione esofamiliare del procedimento istitutivo: qualcosina non va...

L'art. 406, Co 3° del Codice Civile, prevede una duplice possibilità di attivazione della misura di protezione civilistica dell'amministrazione di sostegno: con un ricorso esperito dal Responsabile del servizio sanitario e/o sociale che sia direttamente investito ed impegnato nella cura ed assistenza della persona fragile, ovvero con ricorso depositato dalla Procura della Repubblica, previo ricevimento di una "segnalazione" dai servizi sociali e sanitari che abbiano la presa in carico della persona fragile. Sia chiaro, chiunque può informare il Pubblico Ministero di fatti tali da rendere opportuna l'istituzione di un'amministrazione di sostegno.

Quindi, esiste un "giro breve", per avviare un procedimento istitutivo ex art. 407 Cod. Civ., che consiste nel ricorso introduttivo depositato dal Responsabile dei Servizi sociali e sanitari che abbiano la presa in carico della persona (può essere un Direttore un Dipartimento di Salute Mentale o di un dirigente comunale preposto ad occuparsi della materia delle Politiche Sociali) il quale, facendosi parte diligente e parte ricorrente, si attiva per la protezione della persona fragile, contribuendo ad esperire tutti gli incombenti, finalizzati all'ottenimento dovuti riscontri, in sede giudiziale, rispetto a quanto asserito nell'istanza originaria. Un ricorso scritto bene, ovviamente, richiede che il relativo redattore sia aperto a contaminazioni multidisciplinari, che includono Salute Mentale e pillole di diritto.

Tuttavia, esiste anche un "giro largo", per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno che passa per la segnalazione al PM, il quale può (non deve) procedere alla redazione di un ricorso da depositare in Tribunale: un metodo che inevitabilmente comporta delle lungaggini inutili.  Ora, proviamo ad indagare una sola delle ragioni che porta a prediligere la strada della "segnalazione al Pubblico Ministero".  Orbene, il deposito del ricorso, nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, presso il Tribunale territorialmente competente, comporta anche la compilazione della nota d'iscrizione a ruolo che obbliga al versamento dei relativi diritti di cancelleria, oggi pari ad  € 27,00  (con l'eventuale aggravio del pagamento tramite Pago PA); quindi, l'amministrazione-istante che deposita il ricorso ex art. 407 co 1°, Cod. Civ., sarà tenuta a versare i diritti di cancelleria, senza la possibilità giuridica di poter ripetere il relativo esborso, nei confronti dello Stato, ovvero nei confronti del futuro amministrato.

Quindi, pur di non sborsare più volte, in un anno, tali somme, i servizi sociali e/o sanitari potrebbero essere orientati a proteggere la persona fragile attraverso il giro largo, accettando la previsione di un inevitabile ritardo nell'istituzione dell'amministrazione di sostegno, circostanza che non esclude la cagione colposa di danni alla persona presa in carico. La prudenza non pretende l'esercizio di poteri miracolistici, ma quantomeno di essere tempestivi, nell'apertura del procedimento istitutivo della misura di protezione.

Non appare irragionevole che nel D.P.R. 115/2002 - T.U. Spese di Giustizia, venga introdotta un'asciutta disposizione, che conceda la facoltà, in capo alle amministrazioni direttamente impegnate nella cura ed assistenza delle persone fragili, la facoltà di ripetere quanto versato, a titolo di diritti di cancelleria, per perfezionare l'iscrizione a ruolo del ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, qualora il suddetto ricorso venga valutato come meritevole di accoglimento.




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