Si rende disponibile una recente pronuncia del Tribunale di Savona nella quale, fra l'altro, si chiarisce che:
"Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art. 591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile "presa in carico")."
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