Con la sentenza in esame la S.C. conferma l"ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui anche la banca che eroga credito fondiario deve insinuare la propria pretesa creditoria al passivo del mutuatario fallito. Ciò perché la possibilità di iniziare o proseguire l"esecuzione individuale durante la procedura fallimentare del proprio debitore, incamerando provvisoriamente le somme ricavate dalla vendita dell"immobile ipotecato, ha natura di semplice "privilegio processuale".