-  Redazione P&D  -  03/09/2014

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI, IL DANNO VA RISARCITO – Cass. civ., 9.7.2014, n. 15609 - Gino M.D. ARNONE

Nel recente panorama giurisprudenziale si registrano interessanti evoluzioni e progressioni dei livelli di tutela della persona del consumatore, considerato a ragione soggetto debole dinnanzi allo strapotere dei colossi assicurativi e bancari.

Nell"ambito dei rapporti bancari si sta in particolare consolidando un filone giurisprudenziale che riconosce la responsabilità della Banca per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, cioè di quel sistema informativo interbancario amministrato e gestito da Banca d"Italia, diretto alla valutazione del merito e del rischio creditizio della clientela.

Se dal un lato infatti gli istituti bancari e gli intermediari finanziari vigilati dalla stessa Banca d"Italia hanno l"obbligo di effettuare le segnalazioni relative alla situazioni debitorie propri clienti dall"altro, sempre più spesso, si verificano comportamenti illegittimi degli stessi istituti che hanno finito per abusare di dette segnalazioni o comunque di applicare parametri troppo stringenti.

La Cassazione quindi torna sull"argomento delle illegittime segnalazioni alla centrale rischi (nel caso di specie non ai danni della persona fisica ma di una S.r.l., le regole tuttavia non mutano) per precisare che:

a) ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "grave difficoltà economica" (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);

b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958).he segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.

Come tali, le segnalazioni illegittime, danno diritto al risarcimento del danno che, in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sarà costituito sia dal danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro i danni).




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