-  Redazione P&D  -  30/07/2014

IL PARERE DEL CNB SULLO SCAMBIO INVOLONTARIO DI EMBRIONI - Stefania TONUTTI

L' 11 luglio è stato redatto dal Comitato Nazionale di BIoetica il parere "Considerazioni buoetiche sullo scambio involontario di embrioni" avvenuto, nel corrente anno, all'ospedale Pertini di Roma: gli embrioni di una coppia, che si era rivolta alla struttura sanitaria per un intervento di fecondazione omologa, sono stati per errore impiantati nell'utero di un'altra donna (la quale si era rivolta, insieme al marito, alla medesima struttura per una tipo di fecondazione analoga) e sta portando avanti una gravidanza gemellare (con figli quindi non geneticamente suoi); si sottolinea anche che, la donna "generatrice" degli embrioni e vittima dello scambio  ha avuto invece una serie di interventi che non sono andati a buon fine, e non è riuscita a rimanere incinta.
A fronte di ciò la regione Lazio ha richiesto al CNB un parere sulla questione.

Le osservazioni preliminari ineriscono alla scissione fra madre genetica e madre gestante (e la conseguente scissione anche fra i due padri): se fino a qualche tempo fa il nostro Paese si basava sull'art 269 c.c. (che disciplina la maternità e stabilisce che questa è dimostrata "provando l' identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, "la quale si assume essere madre"; ma in assenza della prova del parto "la prova della maternità può essere data con ogni mezzo"); con la fecondazione eterologa, che ora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale  n. 162/2014 è consentita, possono venire ad esistere due figure materne, una genetica e l'altra gestazionale, con il riconoscimento giuridico a quest'ultima. Risulta chiaro che nel caso in questione si tratta di una fecondazione eterologa "errata", priva dunque di qualsiasi consenso alla donazione di gameti ed al diritto all'anonimato.

"Sebbene alcuni componenti del Comitato ritengano prevalente una linea argomentativa rispetto all'altra per varie ragioni, ognuno riconosce le motivazioni e le criticità di tutti, pertanto il Comitato ritiene in questa vicenda di scambio involontario di embrioni di non esprimere una "preferenza" bioetica in merito alla prevalenza delle une o delle altre possibili figure genitoriali nella consapevolezza che qualsiasi sia la situazione in cui i bambini cresceranno, il dilemma etico resterà aperto;sSi aggiunga l‟unanime consapevolezza del carattere drammatico e tragico delle vicende che qui vengono analizzate e della sofferenza umana che esse attivano. I genitori, i procreatori, i donatori sono titolari d‟interessi etici e giuridici rilevanti, ma la loro tutela è subordinata rispetto alla realizzazione degli interessi del nato. La preminenza dell‟interesse del minore è uno dei principi generali delle normative nazionali e internazionali nell‟ambito della filiazione. In forza di questa clausola generale ne deriva che i diritti del minore sono posti in una posizione di preminenza rispetto a interessi e diritti riconosciuti ai genitori. I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia indicano un complesso di garanzie inviolabili e non negoziabili del minore da collegare nell‟ambito dei diritti della personalità.
I casi in questione, qualora suscitino conflittualità fra le coppie, saranno risolti di fatto dal giudice sulla base della normativa vigente, sebbene la soluzione dell‟organo giudicante sarà resa più difficile, considerato che la vita prenatale dei bambini e le loro nascite sono il risultato di condizioni particolari, inserite nel contesto di un errore".

Tuttavia il Comitato, muovendo dalla prospettiva dell"interesse dei futuri nati, i protagonisti più deboli della vicenda, avanza alcune raccomandazioni: a) il diritto dei nati ad avere due figure genitoriali certe di riferimento; b) la necessità che tali vicende siano affrontate con sollecitudine, in tempi in grado di consentire ai bambini condizioni familiari adeguate per una equilibrata e serena crescita; c) l"auspicio che le famiglie coinvolte siano in grado di accedere alla dimensione della responsabilità e della solidarietà nei confronti dei nati; d) il diritto delle coppie a conoscere l"errore ed il riconoscimento ai  nati del diritto a conoscere le proprie origini (modalità di concepimento e di gestazione), attraverso filtri e criteri approrpiati (come auspicato anche in un precedente parere del CNB del 2001 "Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa") ; e)l'auspicio che vengano incrementate le regole e le misure di sicurezza del caso al fine di evitare qualsiasi tipo di errore.

Il documento viene poi chiuso con le postille del prof. Francesco D'Agostino, del prof. Carlo Flamigni e della prof.ssa Marianna Gensabella, i quali prendono invece delle posizioni più concrete riassumendo ciascuno le proprie considerazioni personali.

C'è da ricordare che viviamo in un'epoca in cui i confini biologici che prima conoscevamo sono cambiati, e diventati più labili, viviamo in una società stracolma di diritti (Stefano Rodotà l'ha rinominata "law satured society")e, nel caso specifico della PMA, non esiste più una figura materna univoca, bensì una madre genetica, una madre gestante ed una madre sociale: tutte madri ma a livelli diversi e ciascuna con un suo ruolo specifico, e sarebbe proprio del biodiritto il compito di stabilire questi ruoli e questi confini, bilanciando i valori e gli interessi in questione.




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