Caso concreto: amministrata residente anagraficamente nel territorio del circondario giudiziario di Chieti, l’istituita amministrazione di sostegno è radicata presso il Tribunale teatino. L’amministrata è in carico presso i servizi psichiatrici territoriali del luogo ove è ubicata la residenza. La beneficiaria verrà collocata presso una Residenza Protetta posta in un Comune appartenente ad altro circondario giudiziario. La permanenza in Struttura perde, di fatto, il carattere della temporaneità, stante il susseguirsi delle molteplici proroghe emesse dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL che ha la presa in carico della paziente.
Il Giudice Tutelare di Chieti, con provvedimento del 13/09/2022, esaminati i rendiconti di gestione, degli ultimi tre anni, ove sono riferite, altresì, le condizioni di vita della beneficiaria, rileva:
• che il ricovero in Struttura debba considerarsi “ormai abituale se non definitivo”;
• che in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario, e non alla sua residenza;
• in tema di giurisdizione volontaria non contenziosa non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis;
Pertanto, il G.T. di Chieti, previo rilievo della propria incompetenza territoriale sopravvenuta, dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara.
Il suddetto provvedimento segue l’orientamento della Suprema Corte, in materia di amministrazione di sostegno, laddove ravvisa il radicamento della competenza territoriale del giudice tutelare con riferimento alla dimora abituale del beneficiario, e non alla sua residenza anagrafica: Cass. civ. Ord. 09.09.2020 n. 18682.
L’orientamento giurisprudenziale pone l’accento sulla interlocuzione col giudice tutelare che si trovi in maggiore prossimità geografica con la dimora abituale (o residenza effettiva) del beneficiario. Orbene, appare auspicabile il trasferimento del radicamento dell’amministrazione di sostegno, presso il Tribunale del luogo di dimora del beneficiario, qualora sussistano chiari ed univoci indici (tra cui l’indagine sulla volontà del beneficiario circa la scelta definitiva e stabile della sua dimora effettiva ed abituale) oltre al riscontro circa l’assenza di condizionamenti da parte di terzi soggetti (cfr. Linee Guida sull’ A.d.S., in P&D, 08.02).
Nel caso di specie, nulla esclude che in data successiva rispetto al trasferimento del fascicolo giudiziario dell’amministrazione di sostegno, l’autorità sanitaria che ha in carico l’amministrata possa decidere di collocare in altra Struttura la paziente (potenzialmente posta in altro circondario giudiziario, per un periodo di tempo indeterminato ed indeterminabile ex ante ).
Allegati