In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall' art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n. 92/2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27698.
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