Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  23/05/2024

Il conferimento in natura nelle società di capitali: una analisi comparata; il caso degli IPRs - Fabio Valenza

1. Introduzione. 2. Ordinamento inglese. 3. Nordamerica. 4. Ordinamento francese. 5. Ordinamento tedesco. 6. Ordinamento italiano. 7. Il conferimento dei diritti di proprietà intellettuale. 8. Le funzioni (ed il rilievo esterno) del capitale sociale. 9. Il controllo (notarile) sulla stima dei conferimenti in natura. 

 

1. Introduzione. Il difficile equilibrio tra esigenze di semplificazione e controllo nell’attività giuridica trova nel campo dei rapporti relativi alle società di capitali un’area particolarmente rilevante.

Un esempio di tale rilevanza è sicuramente quello dei conferimenti in natura nelle società di capitali, argomento che merita di essere esaminato in chiave comparata al fine di verificare il punto di equilibrio trovato sul tema dai vari ordinamenti tra le esigenze sopra menzionate.

Un caso particolare che merita speciale attenzione è poi quello del conferimento dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs) per le inerenti difficoltà di valutazione.

2. Ordinamento inglese. Nell’ordinamento inglese, le strutture societarie da prendere in considerazione sono la Private limited company (Ltd) e la Public limited company (plc). La differenza cruciale tra le due forme societarie, con riguardo al capitale (e patrimonio) sociale, è che solo la plc può offrire al pubblico azioni e titoli di debito (shares and securities), e, di converso, che mentre per la Ltd non vi è alcun requisito di capitale minimo, lo stesso è invece previsto per la plc nella misura di 50.000 sterline. Altra differenza è che mentre per le Ltd la legge non richiede che il corrispettivo delle azioni sottoscritte sia immediatamente in tutto o in parte dovuto alla compagnia, per le plc le azioni sottoscritte devono essere pagate in danaro o in natura almeno per un quarto del loro valore nominale e per l’intero sovrapprezzo.

Con particolare riguardo ai conferimenti in natura (non-cash consideration), essi sono ammessi in entrambe le forme societarie, ma differiscono le forme di valutazione degli stessi.

Nelle Ltd la valutazione operata dalle parti dei conferimenti in natura è assunta come conclusiva, a meno che la sua inadeguatezza sia manifesta, o vi sia chiara evidenza di mala fede. Il rischio evidenziato in dottrina è che l’emissione di azioni a fronte di conferimenti in natura diluisca il capitale sociale nel caso in cui il valore dei beni conferiti sia in realtà inferiore rispetto al valore nominale delle corrispondenti azioni.

Nelle plc vige, invece, la regola che i conferimenti in natura debbano essere valutati in modo indipendente attraverso una relazione di stima che deve pervenire alla società durante i sei mesi precedenti l’emissione delle corrispondenti azioni e che una copia di tale relazione debba essere inviata al sottoscrittore delle relative azioni. Tale ultimo adempimento è particolarmente rigoroso poichè, in mancanza, il sottoscrittore è obbligato a pagare in danaro con interessi il valore nominale e sovrepprezzo delle azioni sottoscritte a fronte di un conferimento in natura per il quale non abbia ricevuto copia della relazione di stima. Eguale regola si applica nel caso in cui il sottoscrittore sia a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di qualunque altra violazione contravvenzionale al procedimento di valutazione del conferimento in natura.

La valutazione deve essere compiuta da esperto che sia dotato di qualifica professionale che gli consentirebbe di essere nominato o continuare a svolgere le funzioni di revisore (auditor) della società, e che deve possedere ben precisi requisiti di indipendenza dalla stessa. L’esperto può peraltro avvalersi della valutazione di altro professionista dotato della richiesta competenza ed esperienza con riguardo alla stima di particolari beni che l’esperto-revisore non si senta competente a valutare direttamente, sempre che il professionista ausiliare non sia dipendente della società o di altra appartenente allo stesso gruppo.

E’ previsto che la relazione di stima debba essere dettagliata e debba supportare la conclusione che il valore del conferimento non sia inferiore al valore nominale delle corrispondenti azioni e del relativo eventuale premio.

Se il procedimento di valutazione si compie correttamente, non vi è, peraltro, alcuna regola che vieti agli amministratori della società di emettere azioni ad un valore nominale superiore a quanto stimato dall’esperto, ma facendo ciò essi violerebbero i doveri fiduciari su di loro gravanti ed il sottoscrittore rimarrebbe esposto a versare la differenza di valore non avendo la possibilità di dimostrare di non essere a conoscenza della stessa.

La responsabilità del sottoscrittore, in questo caso e nei casi di violazioni del procedimento di valutazione di cui lo stesso fosse (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza, si estende anche all’avente causa, a meno che lo stesso non sia a purchaser for value in good faith, vale a dire un avente causa a titolo oneroso ed in buona fede.

Degna di nota è la regola secondo cui una Ltd che si intenda convertire in una plc non può eludere la procedura di valutazione dei conferimenti in natura prevista per quest’ultima forma societaria emettendo azioni a fronte di conferimenti in natura poco tempo prima di reiscriversi alla Company House come plc. In tali ipotesi, infatti, il Registrar della Company House non può accogliere la richiesta di reiscrizione nella nuova forma societaria, a meno che il precedente conferimento in natura nella Ltd non fosse stato oggetto di relazione di stima secondo la procedura sopra descritta.

La procedura di valutazione è estesa, con l’aggiunta del requisito dell’approvazione dell’assemblea dei soci, agli acquisti della società dai sottoscrittori dell’atto costitutivo (o da chi fosse socio al momento della conversione della società in plc) nei due anni successivi alla costituzione (o conversione) della società per un prezzo almeno pari ad un decimo del capitale sociale.

3. Nordamerica. Nel diritto nordamericano, rispetto alle società di capitali (corporations) vige il principio tradizionale accolto dai vari stati secondo cui “payment of stock may be either in money or other property as agreed upon”, e, benchè non vi sia stata tradizionalmente alcuna particolare disciplina sul procedimento di valutazione del conferimento in natura, la regola (true value rule) è che “if a corporation issues, as it may, its stock for property, that property should and must have the value which the stock represent ”; in caso contrario, le azioni emesse a fronte del conferimento in natura devono essere considerate in tutto o in parte non pagate senza avere particolare riguardo alla buona fede degli amministratori o altri funzionari della società nell’ambito del procedimento di valutazione.

Nel diritto nordamericano vige, quindi, un principio non formale, ma sostanzialistico, non viene cioè espressamente disciplinato il procedimento di valutazione, che può essere interno o esterno alla società, ma, qualunque esso sia, quello che conta è il reale valore del conferimento, vale a dire il valore che il bene conferito avrebbe “in open market”, che deve corrispondere al valore che le corrispondenti azioni rappresentano nell’organizzazione societaria. 

La dottrina avverte, peraltro, che, nonostante la vigenza della true value rule, è assai improbabile che una corte di giustizia scruti troppo approfonditamente una onesta transazione in cui la società abbia ricevuto beni dal valore sostanzialmente corrispondente a quello rappresentato dalle relative azioni, quando cioè l’eventuale discrepanza fosse non grande, e che, invece, la maggior parte dei casi di scrutinio giudiziale hanno riguardato situazioni in cui “the property had little, if any value, as for instance where worthless patent rights, formulae, etc., have been received ”.

La regola del true value, peraltro, in caso di fraudulent o, comunque, gross overvaluation del conferimento in natura, può essere fatta valere anche dai creditori della società; ove gli stessi rimangano non pagati da quest’ultima (if the corporation becomes insolvent), gli stessi possono domandare al sottoscrittore (ma non al purchaser who does not know of the fact) di pagare il pari valore delle azioni e che “gross overvaluations of property received for stock be ignored or set aside”, dal momento che “such a gross overvaluation, in law, must be considered fraudulent”.

4. Ordinamento francese. Nell’ordinamento francese, le forme societarie di capitali qui considerate sono la société a responsabilité limitée (SARL) e la société anonyme (SA).

Con riguardo alla prima forma societaria, il requisito di capitale minimo pari ad euro 7.500,00 è venuto meno a seguito della loi de sécurité financière du 1er août 2003, ed il nuovo articolo L. 223-2 del code de commerce si limita a stabilire che “Le montant du capital de la société est fixé par les statuts”, senza quindi imporre un minimo.

Mentre i conferimenti in natura devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione delle corrispondenti quote di capitale, i conferimenti in danaro possono essere liberati al momento della sottoscrizione delle quote anche soltanto nella misura di un quinto, potendo la parte rimanente essere liberata entro cinque anni dall’iscrizione della società au registre du commerce et des sociétés.

Con riguardo ai conferimenti in natura nella SARL, la valutazione degli stessi, che deve essere contenuta ne les statuts, non è però rimessa liberamente ai soci, ma deve essere effettuata da un commisaire aux apports, designato all’unanimità dai soci, o, in mancanza, designato par une decision de justice à la demande du future associé le plus diligent (art. L. 223-9, 1), o, in caso di aumento di capitale, anche par le gérant (art. L. 223-33).

Nel caso di società unipersonale (EURL) il commisaire aux apports è designato dall’unico socio.

La valutazione dei conferimenti in natura contenuta nello statuto si basa, quindi, sulla relazione di stima redatta, sotto la sua responsabilità, dal commisaire aux apports, che deve essere allegata allo statuto. Si prevede, peraltro, che i soci possano, con decisione unanime, stabilire di non sottoporre i conferimenti in natura alla valutazione di un commissaire aux apports, se nessuno dei conferimenti in natura eccede un montante di valore fissato per decreto (attualmente euro 30.000,00) e se il valore totale dei conferimenti in natura non sottoposti alla valutazione di un commisaire aux apports non eccede la metà del capitale sociale. In caso di società unipersonale, la relazione di stima di un commisaire aux apports non è necessaria anche qualora l’unico socio, persona fisica esercente attività di impresa in nome proprio prima della costituzione della società, conferisca alla stessa elementi che figuravano nel bilancio del suo precedente esercizio. La dottrina ha evidenziato come quest’ultima disposizione semplifichi certamente la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale anche se la sua giustificazione non è molto chiara in quanto i beni apportati, per quanto figuranti nel bilancio del precedente esercizio dell’unico socio, potrebbero non essere mai stati fatti oggetto di una precedente relazione di stima di un commissaire aux apports.

Sul piano sanzionatorio, si prevede che, se un conferimento in natura è fatto per un valore differente (e, quindi, per ipotesi più elevato) da quello indicato nella relazione di stima del commissaire aux apports, o se i futuri soci hanno deciso all’unanimità di non ricorrere alla valutazione di un commissaire aux apports, i soci sono solidalmente responsabili per la durata di cinque anni, rispetto ai terzi, del valore attribuito ai conferimenti in natura al momento della costituzione della società (art. L. 223-9, 4),   Da tale norma sanzionatoria si ricava, peraltro, che la relazione di stima del commissaire aux apports non è di per sé vincolante per i soci, che se ne possono pertanto discostare, anche, in ipotesi, attribuendo al conferimento in natura un valore più elevato di quello indicato dal commissaire aux apports, salva la loro responsabilità solidale per cinque anni nei confronti dei terzi. Sembra, peraltro, che tale responsabilità non debba intendersi come garanzia del mantenimento del valore del conferimento in natura per cinque anni, ma unicamente riguardi il valore attribuito dai soci al conferimento in natura (in difformità dalla relazione di stima del commissaire aux apports) al momento della costituzione della società, e quindi non copra l’ipotesi di successiva diminuzione di valore, in caso ad esempio di flessione del mercato della corrispondente tipologia di bene conferito. Analoga norma sanzionatoria è disposta con riguardo all’aumento del capitale sociale da liberare con conferimenti in natura, prevedendosi, in tal caso, in mancanza del commissaire aux apports o qualora il valore attribuito ai conferimenti sia difforme da quello proposto da quest’ultimo nella relazione di stima, la responsabilità quinquennale verso i terzi degli amministatori e dei sottoscrittori l’aumento di capitale (art. L. 223-33, 2). Integra, invece, una ipotesi di reato la sopravvalutazione fraudolenta dei conferimenti in natura (le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une evaluation supérieure à sa valeur réelle), punita d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375.000,00 (art. L. 241-3, 1).

Con riguardo alla forma societaria della société anonyme (SA), è, invece, previsto un requisito di capitale sociale minimo di euro 37.000,00 (euro 125.000,00 interamente liberato in danaro per le società di gestione del risparmio, ed euro 5.000.000,00 per le società bancarie, mentre con l’ordonnance n. 2009-80 du 22 janvier 2009 è stato eliminato il più alto montante di euro 225.000,00 originariamente previsto per le società faisant appel public à l’épargne).

Le azioni emesse a fronte di conferimenti in danaro devono essere liberate al momento della sottoscrizione almeno per la metà del loro valore, potendo essere liberate per la parte rimanente su decisione dell’organo amministrativo in un periodo successivo, comunque non eccedente cinque anni. Le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura devono invece essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Anche con riguardo alla SA si prevede una procedura di valutazione dei conferimenti in natura ad opera di uno o più commissaires aux apports, corrispondente a quella prevista per la SARL. Il commissaire aux apports, eventualmente assistito da un esperto, redige una relazione nella quale descrive i beni conferiti, indica il metodo di valutazione applicato e le ragioni della scelta fatta, ed afferma che il valore del conferimento in natura corrisponde almeno al valore nominale delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento, eventualmente aumentato del premio di emissione. Si prevede, nell’ambito del procedimento costitutivo della SA, che l’assemblea generale costitutiva deliberi sulla valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima del commissaire aux apports (ed in tale delibera le azioni del conferente in natura, che non ha qui voto deliberativo, non sono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza, salvo poi a prevedere che tale delibera debba essere espressamente approvata dai conferenti in natura), e che la valutazione del commissaire aux apports non può essere ridotta dall’assemblea che all’unanimità di tutti i sottoscrittori.

Da tale norma la dottrina ricava la conclusione che “il est pourtant possible de retenir une evaluation supérieure à celle faite par le commissaire aux apports”, precisandosi, peraltro, che, benchè non sia espressamente previsto che il conferente in natura e gli altri azionisti siano garanti del valore dei beni conferiti, conviene procedere con estrema prudenza, “car les fondateurs, les dirigeants, l’apporteur et toute personne impliquée dans la surévaluation d’un apport pourront voir leur responsabilité pénale et civile engagée”.

La procedura di valutazione è estesa, con l’aggiunta del requisito dell’approvazione dell’assemblea dei soci, agli acquisti della società da un socio nei due anni successivi alla costituzione della società per un prezzo almeno pari ad un decimo del capitale sociale (art. L. 225-101 code de commerce).

Casi di possibile dispensa dalla procedura di valutazione sono stabiliti, giusta quanto consentito dalla direttiva europea 2004/39/CE, dall’art. L. 225-8-1 code de commerce, con riguardo a conferimenti di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario per un valore corrispondente al prezzo medio ponderato nel corso dei tre mesi precedenti in uno o più mercati regolamentati, e con riguardo altresì a conferimenti di beni già fatti oggetto di relazione di stima nel corso dei sei mesi precedenti.

Nell’ordinamento francese la forma pubblica notarile per la costituzione di società di capitali è rischiesta solo nel caso di conferimenti in natura di beni immobili soggetti a pubblicità immobiliare. Il fascicolo della costituzione della società viene depositato au greffe du tribunal de commerce, che ne controlla la regolarità guridica, lo convalida, ed emette alla società un estratto du registre du commerce et des sociétés. Se il fascicolo è incompleto o gli atti e idocumenti depositati sono irregolari, la cancelleria del tribunale di commercio invita l’istante a regolarizzare il fascicolo entro 15 giorni, ed in mancanza di regolarizzazione nel termine concesso gli restituisce il fascicolo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ordinamento tedesco. Nell’ordinamento tedesco le forme societarie qui considerate sono la GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) e la AG (Aktiengesellschaft).

La GmbH deve avere un capitale minimo di euro 25.000,00 che può essere formato mediante conferimenti in danaro o in natura; i conferimenti in natura devono essere interamente liberati al momento della costituzione (registrazione nel registro di commercio), mentre i conferimenti in danaro possono essere liberati nella misura di un quarto, sempre che comunque al momento della costituzione sia versato e disponibile per gli amministratori almeno la metà del capitale minimo richiesto (euro 12.500,00). L’atto costitutivo con le norme relative al funzionamento della società deve rivestire la forma notarile; in esso devono essere specificati i beni conferiti in natura ed il valore nominale delle corrispondenti quote di capitale; successivamente alla stipula gli amministratori devono presentare domanda di iscrizione della società presso il competente registro di commercio, allegando tra gli altri documenti una relazione preparata e sottoscritta da tutti i soci sui conferimenti in natura (Sachgründungsbericht) che deve esporre le considerazione che supportano l’adeguatezza della valutazione dei conferimenti in natura, con ogni documentazione utile a dimostrare che il valore dei conferimenti in natura sia equivalente al valore nominale delle corrispondenti azioni, tra cui in particolare, in caso di conferimento di azienda, la documentzione attestante il risultato degli ultimi due esercizi fiscali.

Si prevede che il Tribunale del registro di commercio può rigettare la domanda di registrazione della società se i conferimenti in natura siano stati sopravvalutati in modo significativo. 

Sanzioni finanziarie e penali sono previste in caso di violazione da parte di soci ed amministratori delle regole relative ai conferimenti in danaro ed in natura.

La forma giuridica della AG corrisponde a quella della inglese plc, riferendosi a società le cui azioni sono offerte al pubblico e negoziate in borsa. Il capitale sociale minimo è di euro 50.000,00; i conferimenti in natura devono essere interamente liberati, mentre quelli in danaro almeno per il 25% al momento della registrazione presso il competente registro di commercio, che verrà ordinata dal Tribunale del registro, al quale deve essere sottoposta, unitamente alla copia dell’atto costitutivo e statuto in forma notarile, una dettagliata relazione (Gründungsbericht) dei fondatori sulla formazione della società con particolare riguardo alla adeguatezza del valore dei conferimenti in natura; gli organi di amministrazione e controllo della società dovranno convalidare la procedura di formazione, e nel caso in cui un componente degli organi di amministrazione e controllo della società sia anche un soggetto che abbia sottoscritto azioni della società, o nel caso in cui vi siano conferimenti in natura viene ulteriormente richiesta una relazione di convalida della procedura di formazione della società da parte di revisori indipendenti (Gründungsprüfer). Il Tribunale verifica la sussistenza dei requisiti necessari ed in caso di esito positivo ordina la registrazione della AG presso il competente registro di commercio.

6. Ordinamento italiano. Nell’ordinamento italiano, vengono qui in considerazione le forme giuridiche della società a responsabilità limitata (S.R.L.) e della società per azioni (S.P.A.).

Per entrambe le forme giuridiche, come è noto, è previsto un capitale minimo, che per le S.R.L. è di euro 10.000,00, e per le S.P.A. è di euro 50.000,00 (ma 1 milione di euro per le società di gestione del risparmio; 10 milioni di euro per le società bancarie).

Per entrambe le forme giuridiche sono possibili sia conferimenti in danaro (da liberare almeno per il 25%), sia conferimenti in natura (da liberare interamente).

Per entrambe le forme giuridiche l’atto costitutivo deve rivestire la forma notarile ed è proprio il notaio rogante che ha il compito di verificare preventivamente l’adempimento delle condizioni previste dalla legge (controllo di legalità sia formale che sostanziale, non solo dell’atto, ma anche del rapporto e dell’assetto organizzativo che ne deriva, assicurando il rispetto delle norme imperative identificative degli elementi essenziali dello schema prescelto, così come di quelle poste a tutela di interessi pubblici o di terzi in generale) per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, che viene richiesta dallo stesso notaio e che ha efficacia costitutiva determinando la nascita del nuovo soggetto giuridico (art. 2330, 2331, 2332, 2463 cod. civ.).

Per entrambe le forme giuridiche è richiesta, per i conferimenti in natura, la relazione di stima ad opera di un esperto che deve essere allegata all’atto costitutivo.

Nel caso della S.R.L., viene, in particolare, in rilievo l’art. 2465 cod. civ., secondo cui “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo”, e tale disposizione è applicabile anche all’acquisto della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, da soci e/o amministratori nei due anni dalla nascita della società, acquisto che deve comunque essere autorizzato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, dall’assemblea dei soci.

Nel caso della S.P.A., viene in rilievo l’articolo 2343 cod. civ., ai sensi del quale “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo”; la procedura di valutazione è altresì richiesta, unitamente all’autorizzazione assembleare, per gli acquisti della società da promotori, fondatori, soci e amministratori nei due anni della iscrizione della società nel registro delle imprese per un prezzo pari o superiore al decimo del capitale sociale (art. 2343-bis cod. civ.). Nel caso della S.P.A. è, altresì, previsto il controllo da parte degli amministratori nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società delle valutazioni contenute nella relazione di stima con il limite di resistenza di un valore effettivo che non sia inferiore di oltre un quinto dovendosi in mancanza ridurre in modo corrispondente il capitale sociale con annullamento delle azioni scoperte. L’articolo 2343-ter prevede, poi, i casi in cui non è richiesta la relazione di stima, giusta quanto autorizzato dalla direttiva europea 2004/39/CE (valori mobiliari o strumenti del mercato monetario valorizzati al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi; fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente sottoposto senza rilievi a revisione legale; valutazione precedente di non oltre sei mesi e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, proveniente da esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano il controllo, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Sul piano sanzionatorio, con riguardo alla relazione di stima dei conferimenti in natura, è previsto, sia per la SRL, sia per la SPA, che “l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi” e che “si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile”, relativo alla responsabilità penale del consulente tecnico, che, oltre a prevedere l’ipotesi di colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad euro 10.329,00, richiama le più severe disposizioni del codice penale relative ai periti (cfr., in particolare, l’art. 373 c.p., che per il reato di falsa perizia richiama le pene previste per la falsa testimonianza dall’art. 372 c.p., vale a dire la reclusione da due a sei anni). Sempre sul piano sanzionatorio, viene altresì in rilievo l’articolo 2632 del codice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale, tra l’altro mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

7. Il conferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Di particolare interesse è il caso del conferimento di diritti di proprietà intellettuale (IPRs), per le particolari difficoltà di valutazione degli stessi.

Alcuni di tali diritti, quali marchi, brevetti, modelli e design, fino agli anni 80 del secolo scorso non venivano ritenuti suscettibili di valutazione autonoma e separata da quella dei corrispondenti beni materiali e servizi.

Il codice civile italiano (e così anche altri ordinamenti) fino all’attuazione della Direttiva 89/104/CEE del 1988, avvenuta con il D.lgs. 480/1992, stabiliva chiaramente un legame tra marchio ed azienda, vietando la cessione del marchio separatamente dall’azienda.

Tuttavia già prima della direttiva europea, alla metà degli anni 80, il processo di internazionalizzazione delle imprese fece emergere chiaramente, in una particolare occasione riguardante il gruppo Buitoni, la possibilità di autonoma valutazione del marchio. In tale occasione, si trattava di trasferire da una società controllata inglese Princes alla controllata francese Buitoni France i marchi Abbey, Princes e Trex, al fine di aumentare la capitalizzazione di Buitoni France in vista della quotazione di quest’ultima alla Borsa di Parigi. L’operazione sembrava, peraltro, non decollare, stante il parere negativo espresso da importanti studi legali e di consulenza, americani, inglesi, tedeschi e francesi, i quali tutti concludevano per l’impossibilità di valutare i marchi separatamente dagli altri elementi aziendali. Fu l’osservazione intuitiva del consulente italiano, Fabrizio De Benedetti, dello studio che assisteva Buitoni che segnò il passaggio di un’epoca nel modo di considerare i beni immateriali all’interno dell’economia dell’impresa. De Benedetti osservò che dalla prassi dei contratti di licenza di marchio emergeva chiaramente che la royalty definita nel contratto consentiva di calcolare ex post il valore del marchio in base alla percentuale sulle vendite. Ma, allora, con lo stesso criterio, intuì De Benedetti, sarebbe stato possibile individuare il valore del marchio ex ante, stimando i futuri ricavi delle vendite.

Fu così che fu elaborata la valutazione dei marchi secondo il metodo della royalty, considerato tuttora come quello più attendibile. Tale metodo si basa considerando quattro parametri, e precisamente: a) l’analisi del valore legale del bene; b) il flusso di reddito attribuibile al marchio se concesso in licenza; c) il numero realistico di anni per i quali il flusso di reddito è calcolato; d) l’attualizzazione dei redditi condotta tenendo conto dei fattori di rischio generici e specifici. Accanto a questo metodo principale di valutazione vengono oggi considerati, anche a fini di controllo, i metodi basati sul costo storico rivalutato e/o sul costo di riproduzione o sostituzione, ed infine sui valori di mercato, mediante il confronto, ove possibile, con transazioni recenti di beni immateriali simili o assimilabili nello stesso settore di mercato, per quanto tale ultimo criterio di valutazione e/o controllo sia spesso difficilmente praticabile, stante la segretezza con cui generalmente avvengono siffatte transazioni.

8. Le funzioni (ed il rilievo esterno) del capitale sociale. La necessità di una valutazione dei conferimenti in natura, affidata che sia agli stessi soci, o ad un esperto (più o meno) indipendente, si ricollega indubbiamente alla tematica del capitale sociale ed alla sua funzione. La funzione tradizionalmente attribuita al capitale sociale, quella di garanzia per i creditori sociali, dall’originaria impostazione che riteneva conferibili soltanto beni pignorabili si è sviluppata in quella più moderna che ritiene conferibili tutti gli elementi in sé suscettibili di valutazione economica 8funzione vincolistica del capitale sociale), per essere affiancata (o sostituita) dalla funzione produttivistica, che attribuisce al capitale sociale il ruolo di dotare l’impresa sociale dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività economica programmata, e dalla funzione organizzativa, che fa riferimento al ruolo svolto dal capitale sociale nell’accertamento dell’utile o della perdita di esercizio, e quale base di misurazione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei soci.

Per quanto non manchino voci critiche sull’effettiva utilità della nozione, con particolare riferimento ai casi in cui sia richiesto un capitale minimo, dal momento che, si osserva, il minimo di capitale necessario – se non vuole essere un elemento, in alcuni casi, inutile, o, in altri casi, distorsivo – dovrebbe essere ricondotto non a categorie generali di società, ma alla rischiosità in concreto del tipo di attività economica programmata, è indubbio il rilievo esterno, che, qualunque funzione gli si attribuisca, viene ad avere il capitale sociale. Ed è proprio per tale rilievo esterno che si giustificano i controlli previsti, nei vari ordinamenti considerati, sui conferimenti in natura e sulla relativa valutazione, ai fini della determinazione del capitale sociale.

9. Il controllo (notarile) sulla stima dei conferimenti in natura. Di qualunque tipo sia il controllo sulla valutazione dei conferimenti in natura, preventivo (più o meno meramente formale), affidato al registro delle imprese, al (cancelliere del) giudice del registro, al notaio come nell’ordinamento italiano, o successivo (sostanziale) affidato alle Corti di giustizia in sede contenziosa, è importante (ed auspicabile) che tale valutazione, condotta che sia da un esperto (più o meno) indipendente, dagli amministratori o da altri funzionari della società o dagli stessi soci, sia dotata di adeguato supporto motivazionale in modo da consentirne la verifica, quanto meno sul piano logico, da parte del soggetto cui viene affidato il controllo, e nei limiti dei poteri (più o meno meramente formali, o, invece, sostanziali), allo stesso attribuiti.

Con particolare riguardo ai poteri di controllo del notaio, sarebbe contrario alla logica del sistema ed alle stesse funzioni notarili nell’ordinamento italiano, in generale ed in particolare con riguardo al controllo affidato al notaio sugli atti societari, affermare che il notaio non abbia alcun potere di verifica della relazione di stima dei conferimenti in natura. Vero è, invece, che il notaio, in questo ambito, ha sì un potere di controllo, anche se tale potere di controllo non può esercitarsi sul piano del merito valutativo, ma su quello, diverso e precedente, logico-formale della congruenza, appunto logica, del processo valutativo esposto, che non potrà essere respinto dal notaio ove lo stesso sia immune da vizi logici, specie se basato su principi e criteri generalmente riconosciuti (come quelli sopra esposti con riguardo alla valutazione dei diritti di proprietà intellettuale). Laddove, invece, ravvisi un difetto di logica nel processo estimativo del conferimento in natura, il notaio, nell’ordinamento italiano, potrebbe (e dovrebbe) respingere la (relazione di) stima e, quindi, la stipula dell’atto costitutivo di società cui afferisce detto conferimento in natura.

In allegato l'articolo integrale con note


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