È una figura già nota all’estero, presente con alterni successi, che non pochi vorrebbero importare anche in Italia.
In sostanza; invece che affidarsi all’amministrazione di sostegno, un soggetto il quale tema di perdere presto o tardi la propria lucidità, stipula un contratto di mandato – quando sta ancora bene – con un altro soggetto. Nel momento in cui si verificherà la detta condizione, il mandatario entrerà in carica, occupandosi lui degli affari del mandante, di lì in avanti, secondo i termini stabiliti nel contratto.
Gli interpreti nostrani appaiono divisi nel sottolineare vantaggi, e svantaggi, del ricorso a questa soluzione.
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Opportunità, vantaggi
– È il fragile stesso che sceglie qui, senza drenaggi del giudice tutelare, colui che dovrà agire in nome e per conto suo, che lo assisterà in futuro; dovrebbe contare pertanto su un massimo di lealtà e fedeltà rispetto ai propri desideri, i due si conoscono verosimilmente da tempo, dovrebbero capirsi al volo, il dialogo promette di essere fervido e positivo.
– Dovrebbe verificarsi, sotto il profilo oggettivo un massimo di snellezza gestionale: no alla farragine delle cancellerie, scansati gli impacci burocratici, nessuna coda davanti alla porta del giudice, e così via.
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I punti critici adesso
– Confezione dell’abito su misura, cronologia: sarebbe logico che la messa a punto avvenisse nel momento in cui si manifestano, gli annebbiamenti, non già prima; col mandato il riferimento è invece a un tempo anteriore, quello in cui il contratto viene stipulato; il che (visto che non se ne saprà abbastanza allora, quanto alla gravità delle future ‘’ombre oscuranti’’) appare piuttosto incongruo.
– Entrata in funzione: non è chiaro quando il mandatario dovrebbe entrare in campo, materialmente; si parla del momento in cui una perizia attesterà che la lucidità è venuta meno; il problema è che in certi casi, a basso tenore medico–legale (prodigalità, ingenuità, arretratezze patologiche, deficit culturali, disagio burocratico, influenzabilità affettiva), quel momento può apparire alquanto sfuggente.
– Suggerimenti del cuore, della solitudine: allorché il fragile si affidi a qualcuno a lui caro, fonte di incantamenti sentimentali/esistenziali, è troppo alta la probabilità che l’affidatario passerà il tempo a spolpare, finanziariamente, il suo protetto (neanche andando incontro magari a condanne penali).
– Familiare nonché futuro erede, come mandatario: il pericolo è stavolta quello di una gestione poco dinamica, del tutto passiva, parsimoniosa ai limiti della grettezza; tesa a far sì che, dalle casse della fragile, esca la minima quantità di denaro;
– Limiti del rendiconto: l’obbligo di rendiconto può garantire contro il rischio di sprechi, di malversazioni, non già rispetto all’eventualità di gestioni spilorce, in cui i desideri più profondi del fragile figurino sistematicamente disattesi;
– Fragili oppositivi: lo schema del mandato si addice, per sua natura, a situazioni in cui tra le parti domini l’armonia, lo spirito collaborativo, non a quelle con una parte affetta, per ipotesi, da demenze bellicose o da gravi dipendenze (emerse solo da un certo momento in poi); situazioni in cui ciò che il mandatario dovrebbe fare, per adempiere al suo incarico, sarà spesso ciò che il mandante in quel momento non vuole più.
– Passaggio del tempo: nell’AdS l’aggiornamento non crea problemi, c’è il giudice pronto ad aggiustare il tiro, ritoccando il decreto iniziale; col mandato i mutamenti di sostanza, le crepe nel contratto di un tempo, esigerebbero l’offerta di nuove indicazioni, formalmente: con un mandante però appannato ormai, per definizione, non in grado di fornirle appieno.