Abstract.
L’autore ricorda i passaggi di un atto istruttorio sui Lager il cui contenuto non è mai stato divulgato alla opinione pubblica. La contestualizzazione della breve narrazione spinge a delle riflessioni in merito alla funzione della gerarchia. Esorta a porsi degli interrogativi sulle condizioni umane, a comprendere i risvolti delle ingegnerizzazioni sociali. Domande alle quali non vi sarà risposta esaustiva se non nella misura nella quale ciascuno sia consapevole di poter individuare ed attribuire un senso alla giustizia del sè. A tal riguardo si cita la recente Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo della Camera 1, nel caso di M.A. ed altri contro Francia, di cui ai ricorsi nn. 63664/19, 64450/19, 24387/20, 24391/20 e 24393/20.
In tale sede la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il caso riguardava la creazione, ai sensi del diritto penale francese, del reato di acquisto di relazioni sessuali, che, secondo le affermazioni dei ricorrenti, poneva gravemente in pericolo l'integrità fisica e mentale, così come la salute, delle donne e degli individui dediti alla prostituzione. E violava radicalmente il loro diritto al rispetto della vita privata. Nella misura nella quale includeva il diritto all'autonomia personale e alla libertà sessuale.
La Corte ha rilevato che i problemi legati alla prostituzione sollevano questioni morali ed etiche molto delicate, dando origine ad opinioni diverse e contrastanti. E che non esiste ancora un consenso generale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, o anche all'interno delle diverse organizzazioni internazionali, che abbiano esaminato la questione, su come debba essere affrontato il tema della prostituzione. Ha poi rilevato che il ricorso alla criminalizzazione generale ed assoluta dell'acquisto degli atti sessuali, come mezzo per combattere la tratta di esseri umani, sia attualmente oggetto di un acceso dibattito. Dando, così, origine ad una serie di ampie divergenze di opinioni, sia a livello europeo, sia internazionale. Ma senza che emerga una posizione chiara, definitiva, od assolutoria.
La Corte, quindi, ha concluso che le autorità francesi non avevano “oltrepassato il loro margine di discrezionalità” ("margine di apprezzamento") nell'emanare il divieto contestato, nella misura in cui esso sia derivato da un equilibrio, raggiunto tramite un processo democratico all'interno della società in questione. E si inseriva in un approccio globale - previsto dalla legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016 – in cui si è tenuto conto delle diverse preoccupazioni sollevate dai ricorrenti nel presente caso.
In allegato l'articolo integrale.
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