Bella-lineare, fresca quasi d’inchiostro, la sentenza della Cass. Civ., Sez. prima, pres. Cristiano, rel. Campese, 1° aprile 2022, n° 10660.
1. Le norme processuali hanno natura “servente”: << sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i vizi formali) non serve a tutelare la (…) regolarità dell’attività giudiziaria ma - quand’anche si denunciasse l’adozione di diverso rito (lavoro anziché ordinario, p. e., o viceversa) - ad eliminare i pregiudizi conseguenti all’esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa >>.
2. Omettesse pure il curatore di informare il creditore in tutto o in parte escluso circa il suo proprio diritto di opposizione, la comunicazione dello stato passivo dichiarato esecutivo resterebbe nondimeno valida ed efficace, agli effetti di cui all’art. 99 (decorrenza termine per la opposizione), segnatamente.
3. In caso di cumulo di azioni da inadempimento contrattuale e da clausola (penale) anticipatamente liquidativa del danno da ritardo, per tener ben distinti i rispettivi oggetti e titoli, si deve necessariamente tenere conto della << prestazione risarcitoria per l’inadempimento (…) della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore >>.
4 (Clausola penale). V. p. e. Cass., Ss. Uu., 2061/2021; Cass., II, 15468/2009; Cass., II, 15371/2005; Cass., III, 3998/2003 (tutte in De jure e/o Pluris); Trib. Reggio Emilia, II, 19 dic. 2013, G. u. MORLINI (expartecreditoris.it); FREZZA, Studi MOSSA, II, Padova, 1961, 271 ss.; GRONDONA, Buona fede e solidarietà; giustizia contrattuale e poteri del giudice sul contratto: annotazioni a margine di un obiter dictum della Corte di Cassazione, Riv. Dir. Comm., 2003, II, 242 ss..
Allegati