-  Feresin Elena  -  15/05/2013

GECT O GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE – Elena FERESIN

Le sue finalità risultavano ben chiare e definite fin dalla Relazione alla Proposta di Regolamento del 14 luglio 2004 ove si leggeva che "Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, dalle regioni e dagli enti locali per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, misure appropriate a livello comunitario si impongono per ovviare a tali difficoltà. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera e l"adozione delle misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera. A tale proposito l"articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l"obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Al fine di superare gli ostacoli che impediscono la cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, dei gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione transfrontaliera" (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo".

 Danuta Hübner, commissario europeo per il Commercio e le politiche regionali lo considera "(…) un radicale passo avanti per quanto riguarda gli strumenti disponibili per realizzare la cooperazione transfrontaliera (…) offre infatti alle autorità regionali e locali la possibilità di istituire un gruppo transfrontaliero dotato di personalità giuridica».

Rappresenta l"evoluzione naturale delle pregresse esperienze sulla cc.dd. questione transfrontaliera, rivestite di una precisa veste giuridica.

E" espressione del principio di sussidiarietà verticale che vede il passaggio del testimone nell"attuazione della politica di cooperazione transfrontaliera dallo Stato alle entità locali minori, tali queste ultime soltanto per dimensione, ma non per importanza.

Al contrario la vicinitas territoriale alle aree interessate dalla politica transfrontaliera le rende protagoniste essenziali di questa neo governance comunitaria.

 Nel 2004 nello studio "Verso un nuovo strumento giuridico comunitario basato sul diritto pubblico volto a favorire la cooperazione transeuropea tra gli enti territoriali dell"unione europea" si evidenziava la necessità di forgiare nuovi strumenti di stampo pubblicistico per perseguire questi risultati citando quali esempi il Consorzio europeo di diritto pubblico e l"Accordo Europeo di diritto pubblico.

 

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Il GECT prende vita con il Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05 luglio 2006 quale strumento di cooperazione territoriale cc.dd. decentrata, finalizzato ad agevolare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri.

Per renderlo operativo la Commissione delle Comunità Europee con Decisione del 04 agosto 2006 stanziava dei finanziamenti.

Il Comitato delle Regioni nella relazione del gennaio 2007 testimonia come il GECT abbia rappresentato "Un notevole stravolgimento, perché si tratta del primo strumento comunitario di carattere normativo in questo campo e perché ha fatto della cooperazione territoriale tra autorità situate in diversi Stati europei il fulcro del processo d'integrazione, mentre finora il fenomeno era stato marginale. Uno stravolgimento, dunque, anche perché il regolamento consente la partecipazione degli Stati, a fianco delle autorità locali e regionali, ad entità di cooperazione territoriale dotate di personalità giuridica: rispetto alla normativa in tema di cooperazione transfrontaliera, precorritrice della cooperazione territoriale, si tratta di un cambiamento radicale di prospettiva. Tale possibilità, purché venga di fatto utilizzata, dovrebbe permettere d'infondere una dose di governance multilivello nella gestione degli spazi limitrofi alle frontiere interne, apportando un consolidamento essenziale della dimensione territoriale del processo d'integrazione". 

E" dotato di autonomia giuridica propria, infatti, possiede una vera e propria personalità giuridica al pari di qualsiasi persona giuridica pubblica.

Ciò gli consente di attuare programmi cofinanziati dall"Unione Europea o di svolgere azioni di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario comunitario.

La sua composizione è potenzialmente eterogenea: Stati membri, autorità regionali, autorità locali o organismi di diritto pubblico, o infine le associazioni dei soggetti annoverati, purché i predetti aspiranti membri del GECT si trovino sul territorio di almeno due Stati membri.

Il GECT può configurarsi in duplice modo: a) come entità giuridica separata rispetto ai suoi membri; oppure, b) delegando i compiti ad uno di loro.

In quest"ultimo caso si potrebbe parlare di delegazione amministrativa o avvalimento tra pubbliche amministrazioni.

Il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri nei limiti delle competenze previamente perimetrate da una cc.dd. "convenzione di cooperazione" elaborata dal promotore e approvata all"unanimità.

La convenzione disegna la fisionomia del GECT.

In essa vengono indicate: la denominazione, la sede sociale, l"elenco dei componenti, le funzioni, l"ambito territoriale d"azione, la durata, le condizioni di scioglimento, le responsabilità, il diritto applicabile in caso d"interpretazione di norme, gli accordi di riconoscimento reciproco, il controllo finanziario e le procedure di modifica della convezione stessa.

Restano esclusi dalle attività del GECT i poteri di forza pubblica, i poteri di polizia e di regolamentazione.

Per l"individuazione del diritto applicabile, nonché per la sua interpretazione si fa riferimento a un criterio territoriale.

A tal fine la sede sociale del GECT gioca un ruolo determinante per individuare quale sia la legislazione disciplinate i suoi atti e attività.

Infatti, sarà applicabile il diritto dello Stato membro nel quale è allocata la sede ufficiale del gruppo che verrà trattato alla stregua di un"entità dello Stato membro.

Qualora uno Stato membro in cui ha sede il GECT è composto da diverse realtà territoriali dotate di norme proprie in materia di diritto applicabile si farà riferimento alla legislazione di tali entità, per l"individuazione del diritto applicabile alla materie non disciplinate dalla convenzione.

Il GECT adotta e approva sulla base della convenzione il proprio statuto che riguarda in particolare: l'elenco dei membri; l'obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri; la denominazione e la sede; gli organi, le loro competenze e il relativo funzionamento; le procedure decisionali; la scelta della lingua o delle lingue di lavoro; le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti; le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio; la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.

In sintesi le fonti che gestiscono la vita del GECT sono: il Regolamento comunitario, la convenzione e lo statuto e la normativa dello Stato membro ove ha sede il GECT.

I membri stabiliscono un bilancio annuale di previsione che è oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti.

I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione del loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti.

Il GECT nasce dalla libera iniziativa di un potenziale suo membro.

Il promotore individuato in uno dei soggetti di cui all"art. 3 del Regolamento n. 1082 cit., notifica la proposta allo Stato di appartenenza unitamente all"invio di copia dello schema di convenzione e degli statuti.

Lo Stato così notiziato approva la partecipazione al GECT del membro potenziale promotore.

A fronte dell"iniziativa dei soggetti di cui sopra lo Stato è tenuto a esprimere il proprio diniego motivato nell"ipotesi in cui la costituzione del GECT risulti difforme dal Regolamento, dalla legislazione nazionale, o appaia ingiustificata sotto il profilo dell"interesse pubblico o dell"ordine pubblico.

La decisione dello Stato, positiva o negativa che sia, viene assunta in base alla propria normativa entro tre mesi dalla ricezione dell"istanza indicando l"autorità che viene preposta alla ricezione delle notifiche e dei relativi atti.

L"approvazione della convenzione e dello statuto e delle loro eventuali modifiche è di competenza degli Stati membri.

La pubblicazione di questi atti sulla GUCE determina l"acquisizione della personalità giuridica.

All"unanimità può decidere di delegare ad uno dei suoi membri l"esecuzione dei compiti individuati nella convenzione.

Due sono gli organi del GECT l"Assemblea, costituita dai rappresentanti dei suoi membri, e il Direttore che lo rappresenta e agisce per conto di questo.

Rientra tra le sue facoltà la decisione di creare anche altri organi a competenza ben definita.

Il GECT è responsabile degli atti compiuti dai suoi organi anche di quelli non rientranti nelle sue competenze.

Il suo bilancio è annuale e viene adottato dall"Assemblea .

Le fasi di liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti e procedure analoghe trova disciplina nella legislazione dello Stato membro in cui è situata la sede sociale, salvo che sia diversamente stabilito anche sotto il profilo della responsabilità.

La responsabilità per le obbligazioni è corrispondente alla quota di partecipazione del singolo membro, eccetto le eventuali esclusioni o limitazioni predeterminate nella legislazione nazionale dello Stato al quale appartiene lo specifico membro.

La partecipazione "a responsabilità limitata" può essere disposta anche dagli altri membri in base a un principio di reciprocità.

La responsabilità perdura in capo al membro anche se fuoriuscito dalla compagine del GECT.

Lo svolgimento di attività contrarie all"ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all"interesse pubblico di uno Stato membro possono divenire motivo di recesso o di divieto di mantenere tale partecipazione su richiesta, previamente comunicata agli altri Stati membri e censurabile in sede giurisdizionale, proveniente da un qualsiasi organo dello Stato di appartenenza.

I terzi sono legittimati a tutelare i propri diritti e/o interessi legittimi secondo la legislazione comunitaria o quella dello Stato membro in cui è posta la sede sociale del GECT.

Con legge n. 88 del 7 luglio 2009 (legge comunitaria 2008) viene introdotta la disciplina di dettaglio del GECT, nonostante vi fosse già l"immediata vincolatività del Regolamento Comunitario assolutamente efficace all"interno del nostro ordinamento giuridico.

Qui l"art. 46 richiamando le disposizioni civilistiche prevede a pena di nullità la forma (unica ed esclusiva) dell"atto pubblico sia per la convenzione che per lo statuto.

Disposizione discutibile sotto diversi profili.

Il primo quello della sopportazione delle spese notarili "imposte" per la costituzione del GECT che stridono con il trend normativo degli ultimi anni volto al contenimento della spesa pubblica.

Il secondo quello dell"incompletezza della disposizione che avrebbe potuto prevedere forme alternative all"atto pubblico, quale ad esempio la forma pubblica amministrativa utilizzabile in particolare quando i membri del GECT sono enti pubblici veri e propri con un proprio ufficiale rogante in organico (es. Segretario Comunale o Provinciale).

Il successivo art. 47 individua l"organo destinatario della richiesta di costituzione del GECT nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale che nel termine (maggiore rispetto a quello previsto nel Regolamento comunitario n. 1082 cit.) di novanta giorni previo parere del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell"Interno, del Ministero dell"Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico decide di autorizzare o meno l"iniziativa.

L"iscrizione del GECT nel Registro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2009, deve avvenire su iniziativa di uno dei suoi membri o dell"organo di gestione se già operante entro il termine di 6 mesi dal rilascio della predetta autorizzazione pena la sua inefficacia.

Entro 30 giorni dalla richiesta di pubblicazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale verifica la conformità della convenzione e degli statuti.

Dell"avvenuta pubblicazione ne dà comunicazione agli altri membri del GECT.

Le modifiche alla convenzione e agli statuti seguiranno il medesimo iter.

L"autorizzazione viene revocata nei casi di cui all"art. 13 del Regolamento.

Al momento è in itinere la nuova proposta di Regolamento del parlamento Europeo del 14 marzo 2013 di modifica del Regolamento n. 1082 citato.

 Le modifiche qui elaborate vengono giustificate in base ai principi di continuità, chiarezza e flessibilità.

 Per continuità s"intende che "La natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento".

 La chiarezza viene riferita al fatto che "Il regolamento è modificato al fine a) di tener conto del trattato di Lisbona, b) di semplificare e di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e c) di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT".

 Infine, la flessibilità evidenzia come i GECT "sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (….). Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi terzi".

 Le modifiche alla disciplina originaria del GECT sono diverse e involgono profili sostanziali, procedurali e terminologici.

 Esse sono sintomatiche dell"importanza sempre maggiore che sta acquisendo il GECT.

 Di particolare rilievo quella relative al diritto applicabile nell"ipotesi delle materie non disciplinate dalla convenzione che non sarà soltanto quello vigente nell"ordinamento ove è la sede del GECT come previsto nel Regolamento n. 1082 cit. ma anche quello dove si svolgerà la sua attività.

 Così pure l"allargamento della potenziale compagine del GECT a soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti nel Regolamento n. 1082 cit. e cioè "le imprese pubbliche quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 1,lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15; (e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi o territori d'oltremare, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.", ma anche "uno o più paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati membri e paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione", oltre al fatto che il GECT risulti "coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare."

 Altra novità riguarda l"iter di approvazione della proposta di partecipazione al GECT nell"ambito del quale lo Stato interessato può rifiutarla motivatamente, così com"era già previsto, oppure in alternativa proporre "le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale".

La decisone andrà assunta entro il termine di 6 mesi, maggiorato rispetto a quello originariamente previsto nel Regolamento n. 1082 cit. di soli tre, decorso il quale il silenzio è equipollente ad un atto d"assenso.

 La partecipazione di un membro appartenente ad un paese terzo o lo Stato membro a norma del cui diritto è istituito il membro potenziale di un territorio d'oltremare devono rispettare la condizione consistente "nell"approvazione della partecipazione del membro potenziale sulla base di condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o in virtù di un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo".

 L"adesione di un nuovo membro di uno Stato che ha già approvato la convenzione richiede la sola approvazione dello Stato membro a norma del cui diritto il nuovo appartenente è stabilito.

 In caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, tale adesione è approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione.

 I contenuti della convenzione risultano rivisti e implementati in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla partecipazione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare, il diritto applicabile alle attività del GECT individuandolo in base a quello dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività; le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione e le disposizioni circa la responsabilità dei membri di un GECT qualora sia a responsabilità limitata.

Nei prossimi statuti dovrà esserci la previsione di un revisore dei conti indipendente ed esterno.

 Le responsabilità postume, cioé quelle che fanno capo ad un membro del GECT anche dopo essere uscito dall"associazione sussistono soltanto se nello statuto vi è un"espressa previsione in tal senso.

 Ciò significa che se lo statuto tace sul punto il membro è responsabile soltanto per le attività poste in essere quand"era membro del GECT.

 Infine, l"emanando Regolamento contiene anche una disposizione di tipo transitorio che detta le regole per la disciplina applicabile a seconda del momento in cui si trova l"iter di formazione del GECT.

 Ora, non ci resta che attendere l"entrata in vigore del nuovo Regolamento.




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