-  Mottola Maria Rita  -  05/08/2010

GdP Palermo 27 luglio 2010, gdp V. Vitale – ANNULAMENTO VOLO AEREO E DANNO ESISTENZIALE - Maria Rita MOTTOLA


Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si rileva come la convenuta ……………… sia stata in grado di adeguatamente provare ( a mezzo prova per testi e documentale ), la circostanza per la quale il ritardo e la successiva cancellazione del volo aereo del 04/03/2007 era da addebitarsi esclusivamente a carico del vettore aereo, …………………….
In ordine all’onere probatorio in capo al terzo chiamato, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte risulta orientata ad affermare che “in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone, in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto “ ( cosi’, Cass. Civ. 20787/2004 ). 



Da questo assunto, discende l’insostenibilità teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilita’ : la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa.
Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex art. 2059 c.c. ; se, viceversa, col termine “ danno esistenziale “ si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, già oggi risarcibile ex art. 2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma.




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