Con precedente nota su questa pagina, lo scrivente si era espresso, “a prima lettura”, sul DDL volto a contrastare la violenza di genere e il femminicidio del 7 settembre scorso, riservandosi ulteriori valutazioni successivamente alla pubblicazione del provvedimento, in via definitiva. La pubblicazione di detto provvedimento, divenuto Legge 8 settembre 2023 n. 122 è avvenuta in data 15 settembre, in G.U numero 216, ed è costituito da un articolo unico, modificativo del D.Lgs. 106 del 20 febbraio 2006, rubricato “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”. Come anticipato, le nuove disposizioni incidono sui poteri dei Procuratori della Repubblica e sui Procuratori Generali presso le Corti d’Appello, in particolare con riferimento all’obbligo del PM, ai sensi della legge 69/2019 (c.d. “Codice rosso”), di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
In particolare, la norma prevede che nel caso in cui il PM titolare delle indagini preliminari non abbia possibilità di ottemperare il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa provvedere alla revoca dell’assegnazione del procedimento al fine di assumere, senza ritardo, le informazioni omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad altro magistrato dell’ufficio (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini).
Inoltre, i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello, quali titolari del potere di vigilanza sugli uffici a loro sottoposti, acquisiscono, trimestralmente, dalle Procure della Repubblica del distretto, i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni, da inviare al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, mediante relazione scritta (almeno) semestrale.
Come lo scrivente ha già avuto modo di esprimere, seppur sia assolutamente apprezzabile l’attenzione del legislatore sul tema della violenza di genere, le nuove norme, da sole, con tutta probabilità non saranno sufficienti a risolvere il grave problema della violenza di genere, in forza di due possibili criticità:
- la revoca non obbligatoria del fascicolo al PM non in grado di rispettare i termini di tre giorni, da parte del Procuratore della Repubblica;
- l’indeterminatezza del termine “senza ritardo”, relativo allo svolgimento dell’attività già di competenza del PM spogliato del fascicolo processuale, dal del Procuratore avocante.
Inoltre, le nuove disposizioni, come già argomentato, saranno di difficile attuazione nei Tribunali medio piccoli, dove i magistrati e il personale amministrativo sono, spesso, sotto organico e dove non vi sono sezioni specializzate che si occupano, in modo esclusivo, di reati sessuali e di violenza di genere.
A quanto sopra si aggiunga che in molti uffici giudiziari non sarà agevole organizzare e regolare il flusso informativo tra i singoli Sostituti e il Procuratore della Repubblica sui dati relativi all’assunzione delle informazioni dalle persone offese nel termine di tre giorni dall’iscrizione delle notizie di reato, con possibile non piena attuazione delle nuove disposizioni di legge.
Peraltro, difficilmente, ad avviso dello scrivente, il Procuratore della Repubblica potrà monitorare, concretamente, per le ragioni sopra indicate, il rispetto del termine dei tre giorni su ogni singolo fascicolo che venga, di giorno in giorno, iscritto a ruolo, considerato, altresì, che nella prassi, spesso, le indagini vengono delegate alla polizia giudiziaria.
In considerazione di quanto sopra, pur ribadendo l’apprezzabilità dell’interesse e attenzione del legislatore al delicato tema della violenza di genere, rimangono ferme le conclusioni che lo scrivente aveva formulato nel precedente commento, “ a caldo”, alla disciplina:
“Le iniziative delle quali si è dato conto sono sicuramente da salutare con favore, per le ragioni sopra espresse, ma ancora una volta bisogna evidenziare che solo considerando il problema come strutturale, e non soltanto emergenziale, con interventi che fanno seguito a ottanta femminicidi dall’inizio dell’anno, si potrà pensare di vedere un cambio di passo significativo sul contrasto alla violenza domestica e di genere.
A quanto sopra, dovrà affiancarsi un processo di educazione alla parità di genere, alla proposizione di modelli, maschili e femminili positivi per le nuove generazioni e di opportunità di crescita personale e professionale per i giovani, in quanto non è solo con la legge e il diritto che si può pensare ad una società nella quale la violenza contro le donne sia solo un lontano, sbiadito e triste ricordo”.
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