Ambiente, Beni culturali  -  Redazione P&D  -  17/02/2022

Etica dei rapporti umani e diritto dei boschi - Giovanni Di Salvo

Riscoprire le origini, anche filosofiche, dell'"azione" e del diritto all'azione.

La controversa funzione (sociale) degli offendicula in ambito boschivo. E l'esigenza di un bilanciamento garantista, tra le ragioni e le istanze del diritto privato, del diritto pubblico e del diritto sociale.

°°°

  • Abstract.
  • Abstract (inglese).
  • Introduzione.
  • Ambito boschivo e funzione degli offendicula. I primordi di un diritto dei boschi.
  • Etica dei rapporti umani e diritto all’azione.
  • Conclusioni.

Abstract.

L’articolo disamina alcuni aspetti dell’ambito boschivo e dei tentativi di regolazione dei rapporti umani ed economici. Altresì propone di accennare al diritto dei boschi illustrando i passaggi dal caso alla necessità. Dal bisogno umano di materia prima e di energia alla massificazione delle regole, integrate poi alle norme fiscali. Ed ancora dopo a quelle giuspubbicistiche. Tentando di ricostruire, sia pure parzialmente, le esigenze per le quali si pervenne al dominio della norma. Da un contesto selvaggio sino alla diuturnitas (ius). Dall’homo homini lupus all’opinio iuris ac necessitatis. Dalla communi opinio doctorum al diritto feudale. E dal diritto comunale e signorile sino a quello imperiale (ius imperium). In tale contesto tentiamo di comprendere perchè la sorte dell’homo, nella complessità che le era stata propria, sfuggì al controllo dell’umano ragionevole, eppoi al dominio assoluto. E tentiamo, perciò, di riconoscere che l’homo non potrebbe obbedienza assoluta alla norma (legittimando, così, il diritto alla azione; od alla autodeterminazione) quando essa obblighi a sottostare ad una esistenza che di vitale e di umano comprenda ben poco. Sottraendo codesto alla possibilità di partecipare al corso della propria esistenza, soprattutto quando ciò sia possibile combinando gli elementi preesistenti della natura, l’umano, la ragione e la communis opinio ac necessitatis.

Abstract (inglese).

The article examines some aspects of the forest and attempts to regulate human and economic relations. It also proposes that reference be made to the law of the woods by illustrating the steps from chance to necessity. From the human need for raw materials and energy to the standardization of rules, then integrated with tax rules. And then again to the right-handed ones. Trying to reconstruct, albeit partially, the needs for which the domain of the norm was reached. From a wild context to diuturnitas (ius). From homo homini lupus to opinio iuris ac necessitatis. From communi opinio doctorum to feudal law. From communal and seigniorial law to imperial law (ius imperium). In this context we try to understand why the fate of homo, in the complexity that had been its own, escaped the control of reasonable human, and even the absolute domination. And we try, therefore, to recognize that homo could not absolute obedience to the norm (thus legitimizing the right to action; or self-determination) when it obliges to submit to an existence of vital and human understanding very little. Taking this away from the possibility of participating in the course of one’s own existence, especially when this is possible by combining the pre-existing elements of nature, the human, the reason and the communis opinio ac necessitatis.

Introduzione.

In questo articolo si tenterà di fornire delle risposte. Non esaustive, ma delle risposte.

L'articolo tratta del diritto del bosco ed accenna brevemente alle origini dell'erarium. E quindi del fisco.

Nulla di strano. Potrebbe essere quasi banale. Così come lo è il male nelle sue più diverse manifestazioni e declinazioni  (citando Hannah Arendt). Ma l'osservazione non può non ricadere sul rapporto del diritto con l'abuso, divenuto minaccia sistematica. Lesione e violenza oscena ed insensata.

Per molti secoli il diritto di legnatico è stato correlato alla esigenza primaria, poi divenuta economia di sussistenza, di procurarsi la legna, in mancanza di altre forme di combustibile a buon mercato; da "ardere e da destinare all'uso del riscaldamento" delle abitazioni.  Ed in numerosissime località, oltre che in considerazione dei bisogni e delle necessità delle genti dei luoghi, di disporre di materiale da destinare all'edilizia. Soprattutto da parte dei meno abbienti.

Ancora una volta abbiamo assistito, nei secoli, ad una progressione, ad una evoluzione del pensiero umano. E della riflessione intellettuale. Tali per le quali sono stati riconosciuti al bosco, e quindi all'abitato boschivo (all'habitat), valori e significati profondamente diversi, rispetto al passato.

Sono stati esaminati ed approfonditi aspetti legati alla dimensione giuridica forestale. Al rapporto tra l’evoluzione del pensiero ed il diritto forestale. Alla ricerca tecnologica, biotecnologica e scientifica applicata alla foresta ed al bosco. Alle connessioni tra le ecologie boschive e l'economia; soprattutto con l'economia circolare. E quindi all'etica del bosco.

Quest’ultimo approccio culturale e metodologico ha condotto ad  individuare i diritti del bosco non più secondo una visione esclusivamente originaria, naturalistica, necessitata, meccanicistica. Eppoi regolatoria e fiscale. Ma etica, olistica e giuridica. Collegando, così, alle teorie del diritto naturale originario e del diritto positivo, acquisito attraverso processi logici assai complessi, l'etica della condotta. E proprio in considerazione di tale proposizione innovativa, le prospettive etiche - giuridiche per il diritto forestale (disgiunto dalle necessità, o dalle ragioni impositive) consentirebbero di coniugare il diritto dell'ambiente allo sviluppo economico. Il diritto umano più puro, vitale e salvifico alla perseguibilità della ipotesi di reato, della fattispecie penale, del fatto – reato. Ben oltre il diritto nativo.

Ambito boschivo e funzione degli offendicula. I primordi di un diritto dei boschi.

Una vicenda intellettuale che, divenuta esperienza di ricerca costante della verità giuridica, imporrebbe di rivedere quelle attitudini sottese alle necessità naturali. E tali per le quali sfuggirebbe al diritto (comunque positivizzato, o giurisdizionalizzato) di perseguire una politica di inquadramento, di sistematizzazione. Che tenga conto della complessità del sistema bosco, dei diritti dei nativi e delle condizioni umane. Dell'assassinio e del reato. Della follia e del male. 

Follia anche giuridica. Abuso anche intellettuale. Violenza anche logica. Che hanno manifestato, caratterizzato eppoi determinato i destini di quegli individui che avevano eretto tale habitat boschivo a domus. E tale per cui avevano esercitato qualunque azione (actio; δράση, ακτίο). Dapprima travestita da (stato di) necessità. Ancora dopo abusando della funzione preventiva degli offendicula; od invocando la (legittima) difesa. Pur di legittimare (avverso le pretese della datio, dell'erarium, dello speculum) l'esercizio di diritti naturali, pretermessi, nativi. Talvolta abnormi ed ultronei. Eppur lesivi della vita, dell'esistenza. E dei diritti all'integrità personali, od all'incolumità dell'individuo.

Al riguardo preme evidenziare la legittimità dell'azione umana esercitata nel contesto boschivo. Esercitata talora in forza del diritto naturale e talaltra del diritto positivo.

Per cui ciò che ricorre ribadire nell'attualità dei rapporti umani, collettivi e sociali è il rapporto in essere tra l'azione naturale, quella civile e quella penale. Ed in che misura l’auto-determinazione (Αυτοδιάθεση) dell'individuo oppure la fattispecie, il fatto - evento dell'azione od il fatto – reato debbano ritenersi rispettivamente illegittima, illecito e lesivo.

Etica dei rapporti umani e diritto all’azione.

Le codificazioni moderne hanno decisamente posto dei limiti al libero arbitrio ed al legittimo esercizio dell'azione, comunque, umana.

L'articolo 832 del Codice Civile italiano (ad esempio) prevede che il proprietario abbia il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti "dall'ordinamento giuridico". Esercitando così una supremazia ed al contempo delimitando l'ambito del diritto naturale innato, o del diritto umano.

Altresì il codificatore disciplina a favore dell'avente causa, del proprietario e del nativo "la facoltà di predisporre a sua tutela mezzi volti a cagionare offese ai terzi"; sui quali già incombe un generico dovere di astensione dall'impedire il pieno godimento del diritto di proprietà. Ed in tal senso operò un primo bilanciamento etico e normativo tra le opposte esigenze di tutela delle azioni umane; dei diritti di godimento e di esercizio del diritto di proprietà e le libertà altrui.

Legittimità per l'appunto anche etica dell'azione umana, che alcuni giuristi avevano nel passato interpretato ed ampliato al punto da ricomprendervi la legittima difesa. Pur di ricondurre qualunque azione umana, sempre e comunque, al concetto giuridico di liceità.

Questione che si palesò in tutta la propria drammaticità ed inverosimile realtà ove gli offendicula furono adoperati, talvolta indiscriminatamente, in ambito boschivo. Sino a ledere i diritti soggettivi,  fondamentali ed inviolabili altrui.

In realtà numerosi giuristi ne disconobbero l'etica sottesa, eppoi la liceità di tali azioni. E sostennero, a ragione, che non si possa ricondurre l'utilizzo degli offendicula alla legittima difesa. Che non si possa parlare di legittima difesa stante l'assenza di attualità del pericolo, nel momento in cui si collocano essi negli ambiti boschivi; poiché "in pratica, il momento del collocamento è anteriore al momento di effettivo pericolo".

Diversa collocazione condizionata e fortemente limitativa fu, pertanto,  disciplinata per gli offendicula, che trovarono invece (come ad oggi) legittimità nell'articolo 51 del Codice Penale. Il quale stabilisce che l'esercizio di un diritto escluda la punibilità, anche in riferimento all'esercizio del diritto di proprietà privata, e così che colui che metta in atto degli accorgimenti per esercitare il proprio diritto di proprietà non possa essere punito.

Per cui l'azione umana, necessitata o meno, è legittima, legittimata e lecita nella misura nella quale  debba avvenire al fine di limitare i confini, i perimetri del territorio o del bene di proprietà. E di informare l'altro individuo, l'estraneo. Al fine di preservare la incolumità fisica della persona e di tutelarne i diritti. In tal senso ne ravviso la funzione sociale.

Questione giuridica affrontata e definita dalla Corte di Cassazione nella ancora recente Sentenza n.5141 del 4 aprile 1990, con la quale si pose al centro dell'azione umana innanzitutto la valutazione da operare, ante causam, dal proprietario, circa la proporzionalità dell'offesa rispetto al bene difeso. E di seguito la prudente valutazione giuridica rimessa al giudice della questione.

Quindi, la "non eccessiva attitudine a ledere" i beni ed i diritti positivi, fondamentali od inviolabili dell'altra parte. E  tale per cui i mezzi non devono essere di "natura particolarmente lesiva; o tali da cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà".

Ancora, rileva la capacità informativa degli stessi. Tale per cui gli offendicula ed i pericoli da essi posti debbano essere visibili, debitamente segnalati, comprensibili, non ingannevoli e né occulti (ad esempio sono ritenuti, ancor più oggi, illegali, o comunque illeciti, i trabocchetti celati sotto uno strato di foglie, le trappole e gli inneschi, in quanto non riconoscibili e non segnalati; i reticolati insidiosi ed il filo spinato arrugginito, od in pessimo stato di conservazione). E tali per i quali l'aggressore del bene tutelato possa, o debba (come nella fattispecie dei beni patrimoniali indisponibili, dei demani e delle servitù militari), ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà. Od i confini del bene indisponibile e del demanio.

A questo punto appare evidente quanto siano intrinsecamente ed imprescindibilmente legate le vicende del soggetto agente (il proprietario, il nativo) e dell’autorità giudiziaria. L’una protesta a tutelare ed a difendere le ragioni del pieno godimento. E l’altro preposto a garantire una legalità di rilievo giuspubblicistico. In osservanza della esigenza di assecondare le evoluzioni dei diritti da particolari ad universali.

A tale riguardo la moderna etica dei rapporti giuridici, umani,  civici, collettivi o pubblici, potrebbe porre, così, la rinnovata questione della funzione sociale ed informativa degli offendicula; del bilanciamento tra legittimità e liceità dell'azione umana, preventiva, dissuasiva, difensiva ed offensiva. E ridefinire i confini tra essi. Ad esempio, ancora oggi è ritenuto legittimo e lecito (inopinatamente e controvertibilmente) utilizzare il filo spinato, i cocci di vetro, i cancelli e le inferriate a punta viva, o taglienti, su degli elementi visibili (come  i muri di cinta, i muri di confine con i cocci di vetro; il filo spinato in pessimo stato di conservazione; le concertine, le porte blindate dotate di punte taglienti; i sentieri con i fili spinati; le siepi, i prati ed i cortili dotati dei congegni occulti; i soprattetti e gli alberi muniti di lance acuminate). Poiché essi sono ritenuti mezzi più che riconoscibili. A meno che non si ritenga più umano e legale porre degli avvisi pubblici (oggi quanto mai necessari) e dei semplici cartelli ben visibili, comprensibili. Che assolvano ad una funzione comunque di utilità sociale.

Conclusione.

In conclusione l'etica dei rapporti umani dovrebbe, a mio avviso, esplorare ed approfondire gli ambiti filosofici, sociologici e giuridici del rapporto tra persone umane ed ambiente boschivo affinché i diritti e le ragioni di un avente causa agiscano (actio judiciaria) in sicurezza e non cagionino, non si riverberino o non si trasformino in un pericolo. In una violazione grave ed irreversibile, in una lesione dei diritti soggettivi e fondamentali dell'altra persona; o della dimensione giuridica della medesima.

Una ricerca che travalichi i limiti dogmatici e si proponga di rimediare all'insolubile contraddizione tra le attitudini native, le attese originarie del diritto naturale. E le altre ragioni positive, ragionevoli, razionali, morali e sistematiche del diritto positivo. Positivizzato e giuridicizzato. Che trasse ispirazione dal linguaggio tecnico del diritto romano e che indica, ancora oggi, con la pretesa di argomentazione, di difesa e di tutela, l'azione giudiziaria di colui che intenda (voluntas) far valere un proprio diritto. Che ritenga negato, compresso, compromesso,  leso e violato.

Una ricerca che ripercorra nei millenni il significato del linguaggio e della norma tradizionale sino alla ὑποκριτική (yupokritiké) della tradizione retorica greca. Ripresa ed esportata dagli esuli greci. Tradizione poi congiunta, combinata, integrata ed assimilata a quella sabina e latina.

In questa opera di affermazione del diritto,  dell'actio riscontro le tracce storiche e filologiche (φιλoλογία; philologhía; "interesse per la parola") del diritto all'autodeterminazione (Αυτοδιάθεση) ed all'autoaffermazione (αυτο-επιβεβαίωση) del mondo antico. Che, talvolta,  accantona le ragioni di una rivendicazione virile ed autarchica (αυταρχικός) per aprirsi al confronto con un mondo nuovo, ancora inesplorato ed immenso, contraddistinto da volti, colori, gestualità e linguaggi diversi. Per ridursi alle ragioni della dialettica giuridica (νομική διαλεκτική).

Infatti, secondo i canoni dell'ars oratoria l'azione (l'actio, detta anche pronuntiatio) diviene uno dei cinque momenti della ideazione, della creazione, della articolazione e della ritualizzazione di un nuovo e comune linguaggio (ius commune). Quello dell'orazione. Ed in tale contesto il soggetto agente, l'oratore intraprese l'incentio, la dispositio e la locutio e si concentrò sulla sublimità delle medesime arti, sulle arti umane, che, abbandonate talune origini primordiali, divennero un modo per educare, per riscattare, per affermare e per dominare sé stessi. Concentrandosi così sulla impostazione e sulla correzione della voce, sulla cadenza e le sequenze dei movimenti, sulla modulazione dei toni e sulla prova generale dei gesti da fare al momento della prestazione, sin quando l'essere diviene tanto umano da essere simile agli altri. Anche in tale volontà, in questo fenomeno, in tale momento evolutivo ravviso un processo umano di autodeterminazione (Αυτοδιάθεση) e di civilizzazione per la quale l'individuo trasformò l'abitato boschivo (l'habitat selvaggio) in un luogo di reificazione etica e salvifica.

Il 20.5.2018. 

Il 16.2.2022.

Giovanni Di Salvo.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film