L’art. 23, par. 1 e 2, dir. 2019/1023 dev’essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ambito della trasposizione direttiva in parola, impone il pagamento di crediti pubblici non privilegiati a seguito di un procedimento d’insolvenza per poter beneficiare di un’esdebitazione, esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente o imprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, ed esclude tale accesso quando, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria o per un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, oppure quando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che detto debitore, alla data di presentazione di detta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, purché deroghe siffatte siano debitamente giustificate in forza del diritto nazionale.
Massima tratta da il foroitaliano .it