Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  28/04/2023

E' compito della Repubblica proteggere le persone fragili, specie contro gli assassini potenziali - P.C.

La  recente sentenza della  Corte d’Appello di Catania, che ha assolto da obblighi risarcitori lo Stato incapace di proteggere una moglie minacciata ripetutamene di morte dal marito, e poi  effettivamente uccisa da lui, è aberrante, vergognosa.

 La donna terrorizzata aveva denunciato  più volte l’uomo, pericolosissimo, i giudici erano stati ben   avvertiti, la polizia  anche;  ciò  nonostante l’assassino era riuscito, alla fine,  ad ammazzare la consorte con 13 coltellate.

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Secondo la Corte l’uomo era talmente risoluto,  e pieno di odio, che ce l’avrebbe fatta comunque lo stesso a uccidere; le norme vigenti non avrebbero dato all’Autorità, secondo loro,  il modo di intervenire per bloccarlo. Quindi assoluzione per lo Stato.

Si tratta di affermazioni  insensate, ridicole: se, come ordinario di diritto privato avessi dovuto fare l’esame a questi giudici,  li avrei certamente bocciati.

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Nel diritto civile – mi limito a questo – bisogna ragionare in questo modo: oltre una certa soglia di  pericolosità l’obbligo di impedire l’evento, per  coloro su cui tale obbligo gravi (a monte), diventa pressochè “assoluto”.

Occorrerebbe  imaginare comportamenti  pressoche fantascientifici del potenziale assassino per giungere, a livelli di rischi/paure del genere,  a scagionare   l’obbligato.

L’idea ciooè di garanzia, di protezione,  di prevenzione, si estenderà   in casi simili sino a rendere praticamente coincidenti, nel sistema,  l’area della “colpa”  e l’area della “responsabilità oggettiva” (quella in cui ai fini del risarcimento, per dirla in soldoni, basterà  alla vittima dimostrare l’esistenza del danno e il rapporto di causalità;  spettando al convenuto allora la prova di eventuali momenti esonerativi).

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Dubito  molto, in verità,  che non  esistessero nella fattispecie, già  alla stregua del nostro attule  contesto positivo, strumenti  di tipo amministrativo-penali utilizzabili dagli obbligati – con un colpo curiale di penna, con l’impegno di due bravi poliziotti - per scongiurare il fatto.

  Ma se anche così fosse così  il discorso non cambierebbe; proprio nell’inesistenza di  strumenti formali del genere  andrebbe ravvisata, in quell’ipotesi,   la colpa delo Stato: che non sarà  allora la colpa di tipo “indiretto-vicariale”, per la negligenza commessa dei suoi  dipenedenti: ma sarà la colpa di tipo “autonomo-personale” (come soggetto pubblico  tenuto al presidio dei suoi pulcini indifesi) per non aver  introdotto tempestivamente, nel sistema,  le regole e le strumentazioni  preventive  che servivano.

Devi farlo, non puoi farlo che tu, trova  i modo che servono:  fallo  però e basta.

 

 




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