La recente sentenza della Corte d’Appello di Catania, che ha assolto da obblighi risarcitori lo Stato incapace di proteggere una moglie minacciata ripetutamene di morte dal marito, e poi effettivamente uccisa da lui, è aberrante, vergognosa.
La donna terrorizzata aveva denunciato più volte l’uomo, pericolosissimo, i giudici erano stati ben avvertiti, la polizia anche; ciò nonostante l’assassino era riuscito, alla fine, ad ammazzare la consorte con 13 coltellate.
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Secondo la Corte l’uomo era talmente risoluto, e pieno di odio, che ce l’avrebbe fatta comunque lo stesso a uccidere; le norme vigenti non avrebbero dato all’Autorità, secondo loro, il modo di intervenire per bloccarlo. Quindi assoluzione per lo Stato.
Si tratta di affermazioni insensate, ridicole: se, come ordinario di diritto privato avessi dovuto fare l’esame a questi giudici, li avrei certamente bocciati.
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Nel diritto civile – mi limito a questo – bisogna ragionare in questo modo: oltre una certa soglia di pericolosità l’obbligo di impedire l’evento, per coloro su cui tale obbligo gravi (a monte), diventa pressochè “assoluto”.
Occorrerebbe imaginare comportamenti pressoche fantascientifici del potenziale assassino per giungere, a livelli di rischi/paure del genere, a scagionare l’obbligato.
L’idea ciooè di garanzia, di protezione, di prevenzione, si estenderà in casi simili sino a rendere praticamente coincidenti, nel sistema, l’area della “colpa” e l’area della “responsabilità oggettiva” (quella in cui ai fini del risarcimento, per dirla in soldoni, basterà alla vittima dimostrare l’esistenza del danno e il rapporto di causalità; spettando al convenuto allora la prova di eventuali momenti esonerativi).
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Dubito molto, in verità, che non esistessero nella fattispecie, già alla stregua del nostro attule contesto positivo, strumenti di tipo amministrativo-penali utilizzabili dagli obbligati – con un colpo curiale di penna, con l’impegno di due bravi poliziotti - per scongiurare il fatto.
Ma se anche così fosse così il discorso non cambierebbe; proprio nell’inesistenza di strumenti formali del genere andrebbe ravvisata, in quell’ipotesi, la colpa delo Stato: che non sarà allora la colpa di tipo “indiretto-vicariale”, per la negligenza commessa dei suoi dipenedenti: ma sarà la colpa di tipo “autonomo-personale” (come soggetto pubblico tenuto al presidio dei suoi pulcini indifesi) per non aver introdotto tempestivamente, nel sistema, le regole e le strumentazioni preventive che servivano.
Devi farlo, non puoi farlo che tu, trova i modo che servono: fallo però e basta.