-  Negro Antonello  -  04/04/2016

DOMANDA DI RISARCIMENTO E CODICE DELLE ASSICURAZIONI - Cass. 1664/2016 – Antonello Negro

Dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, il danneggiato - nel proporre una domanda di risarcimento danni nei confronti dell"Assicurazione - non è tenuto a reiterare la richiesta stragiudiziale scritta con le nuove modalità stabilite dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice qualora a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore della previgente ed abrogata legge.

Con l"introduzione del Codice delle Assicurazioni, la domanda stragiudiziale volta ad ottenere un risarcimento del danno deve essere effettuata ai sensi degli art. 145 e 148 del predetto codice, ovvero seguendo le indicazioni procedurali prescritte in detti articoli (che prevedono tempi e modalità particolari).

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che colui che propone la domanda risarcitoria dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (ovvero dopo il primo gennaio 2006) non è tenuto ad inviare nuovamente la richiesta stragiudiziale scritta di risarcimento – con le modalità prescritte dai citati artt. 145 e 148 – allorquando abbia già provveduto ad effettuare tale adempimento nel vigore della previgente ed abrogata legge.

La Corte ha infatti chiarito che il limite al principio dell'immediata applicabilità delle norme processuali è il già maturato compimento degli atti, sui quali, pertanto, la sopravvenuta norma processuale non può incidere.

Altro limite – ha aggiunto la Suprema Corte – è la sussistenza di una fattispecie a formazione progressiva, la cui progressione già parzialmente effettuata non può essere scardinata da uno jus superveniens, non solo per l'intrinseca correlazione dei segmenti della sequenza che comporterebbe un'ulteriore, seppur parziale, incidenza retroattiva, ma, altresì, in considerazione di quella sorta di affidamento nei confronti del legislatore con cui tale incidenza verrebbe a confliggere e che trova, invece, un'intrinseca protezione nei principi fondamentali del processo.

Esigere dal danneggiato - che al primo gennaio 2006 non abbia ancora agito in giudizio – di ripercorrere l'iter preprocessuale per adeguarsi allo jus novum di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni significherebbe – per l"estensore della sentenza – ostacolare il suo diritto alla tutela giurisdizionale e discriminarlo nei confronti di chi, a quella data, abbia fatto a tempo ad esercitarlo.




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