Al riguardo, in violazione di tale regola, la Corte di merito ha infatti rigettato la domanda sul rilievo, vuoi della non agevole rilevabilità delle malformazioni, vuoi della elevata probabilità statistica dell'esito errato dell'accertamento diagnostico, senza considerare che l'incertezza del risultato di una indagine, come quella di specie, destinata specificatamente alla ricerca di eventuali malformazioni fetali degli arti secondo le linee guida, non comporta necessariamente che la medesima sia particolarmente difficile, e che, soprattutto, detta probabilità statistica di insuccesso possa esaurire l'accertamento in ordine alla diligenza richiesta ai sanitari e supplire all'onere di questi ultimi di fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la condotta negligente, imprudente ed imperita loro addebitata non sia stata da loro posta in essere (Cass. 28 maggio 2004 n. 10297; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085). Anzi, proprio le probabilità statistiche segnalate dalla Corte di merito avrebbero eventualmente dovuto indurre i sanitari a darne conto alla paziente, ad attivarsi per un approfondimento della situazione, prospettando, se del caso, l'esigenza di sottoporsi ad ulteriori e più adeguati esami."
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