-  Conzutti Mirijam  -  31/05/2014

DIRITTO ALL'OBLIO- Mirijam CONZUTTI

Un cittadino spagnolo  aveva fatto ricorso all"Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati sensibili al fine di ottenere la condanna di Google alla eliminazione dai propri indici di alcuni dati che lo riguardavano. In passato aveva subito un pignoramento immobiliare per la riscossione coattiva di crediti previdenziali ed aveva constatato che, ad oltre 16 anni di distanza da quei fatti, inserendo il proprio nome nel motore di ricerca Google, questi ancora rimandava agli annunci d"asta pubblicati sul sito internet di un quotidiano, svelando all"intero pubblico i propri precedenti giudiziari.

L"autorità giudiziaria competente aveva ordinato a Google Inc. e Google Spain S.l. la rimozione delle predette indicizzazioni senza, tuttavia, ravvisare la necessità di ordinare la cancellazione delle medesime informazioni anche ai siti internet oggetto della indicizzazione.

Le società condannate avevano promosso ricorso avverso detta decisione davanti all'autorità nazionale che a sua volta aveva rimesso la decizione alla CGE.

Dopo un lungo excursus la Corte conclude per l"applicabilità della direttiva 95/46/CE all"attività posta in essere dal provider avente sede in un paese terzo rispetto all"Unione Europea e tuttavia ivi stabilito, a qualificare detta attività di indicizzazione come vero e proprio trattamento di dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti della richiamata direttiva, ad individuare, in base alla medesima normativa, nel provider il responsabile del trattamento di tali dati, la Corte di Giustizia si interroga su quali siano i limiti della liceità della indicizzazione che è propria dei motori di ricerca.

Si sancisce che chiunque, sulla scorta dei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell"Unione Europea, può chiedere che determinate informazioni, riguardanti la sua persona, non vengano più collegate al suo nome nell"elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata su motore di ricerca internet a partire proprio dal suo nome, anche se i dati in questione non sono inesatti e non recano alcun pregiudizio al soggetto in questione, per il semplice fatto che si tratti di dati non più attuali, non più pertinenti ed eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento ed al tempo trascorso.

Il diritto all"oblio prevale non soltanto sull"interesse economico del gestore del motore di ricerca alla diffusione di tali informazioni (per i proventi che il provider trae dalla pubblicità che compare sulle pagine dei propri risultati e che saranno tendenzialmente tanto maggiori quanto maggiore sarà il numero dei propri utenti), ma anche sull"interesse degli utenti stessi ad accedere a certe informazioni in occasione di una ricerca concernente il nome di quella persona.

Un diritto siffatto può conoscere, secondo la CGE, un unico limite che è quello rappresentato dall"ipotesi in cui i dati in questione si riferiscano a persona che riveste un ruolo pubblico.

 

 




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