Un dilemma giuridico.
Abstract.
Abstract (inglese).
Introduzione.
Minorenni ed alienazione parentale, o famigliare.
Il D.D.L. Pillon e le tutele per la “unità della famiglia” (Francia).
Conclusioni. Un dilemma giuridico privo di fondamenti. La Relazione 2019/2166 (INI) della EU.
Abstract.
L’articolo illustra, nei punti salienti, la alienazione parentale, o genitoriale, da molti ritenuta, ma senza ragioni, priva di fondamento scientifico. Addirittura ad avviso di alcuni politici (la Senatrice del Partito Democratico dott.ssa Valeria Valente) essa sarebbe il derivato, il succedaneo di una teoria nazista protesa all’asservimento della controparte, o delle masse, rispetto alla dottrina dominate. E tale per la quale ogni avversario, ogni dissidente, ogni altro (alieno) sarebbe stato soggiogato, estromesso, od escluso (teoria “tätertyp”). In realtà la definizione di alienazione ha antichissime origini filosofiche (Tommaso Campanella), sociologiche (K. Marx, la teoria della “alienazione dei lavoratori”) e psichiatriche (Freud). E fu elaborata dal medico Richard Gardner, che la descrisse nell’ambito della propria attività, quale alienazione parentale, o famigliare. Ovvero, una “dinamica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori e che sarebbe il risultato di una presunta programmazione dei figli da parte di uno dei due genitori (alienante)”. Che porta i figli a dimostrare astio e rifiuto verso l’altro genitore (alienato), mediante espressioni denigratorie ed infamanti, false accuse, epiteti, rifiuto fisico, morale e psicologico. E soprattutto, mediante la costruzione di “realtà virtuali”. In effetti tale sindrome, che riscontrò riconoscimenti, entusiasmi e condivisioni diversissimi, giustificati dalle culture sviluppatesi nel continente americano libero, democratico e progressista, rispetto al continente europeo tradizionalista, teologale e conservatore, non è stata ancora inclusa nel Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi mentali (che è la principale fonte per i disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta). E non è stata nemmeno riconosciuta dalla American Psycological Association – APA. Sebbene la sindrome sia stata classificata nei più rinomati vocabolari e nelle più prestigiose enciclopedie del mondo civilizzato.
L’intento, quindi, dell’autore non si limiterebbe a ri-valutare la fondatezza della PAS nel rapporto con i diritti del minorenne; ma ancor più ad evidenziare che la alienazione troverebbe accoglimento nei più diversi ambiti socio-famigliari ed economici. E tali per i quali si preferirebbe dibattere talvolta di alienazione coniugale (sindrome tra coniugi), talaltra di alienazione famigliare (sindrome tra figli e genitori). Talatra ancora di alienazione parentale (sindrome tra genitori, figli e parenti). Sino a giungere alle ulteriori ed ipotizzate classificazioni della alienazione in ambito “lavorile”, “contrattuale” e “sociale”. In conclusione la controvertibile insufficienza delle prove scientifiche e gli orientamenti avversari degli scienziati non potrebbero impedire di riconoscere che la sindrome da disfunzione possa colpire tanto i minorenni (PAS) quanto i membri di una famiglia che si deteriora (con condotte attivate all’interno del nucleo originario). E che è ritenuta tale nel momento in cui i bambini non vogliano incontrare uno dei due genitori e ne rifiutino il ruolo durante il conflitto, o dopo l’evento separativo. Ragione per la quale ritengo che le Corti debbano essere adite affinché sia prodotta una Giustizia imparziale e terza, a tutela dei superiori interessi dei minorenni, della genitorialità, degli adulti. E scevra da condizionamenti politici esterni.
Abstract (inglese).
The article illustrates, in the salient points, the parental alienation, or parenting, by many considered, but without reasons, devoid of scientific foundation. Even according to some politicians (the Senator of the Democratic Party Dr Valeria Valente) it would be the derivative, the successor of a Nazi theory aimed at the subjugation of the other party, or the masses, with respect to the doctrine dominated. It is such that every opponent, every dissident, every other (alien) would be subjugated, expelled, or excluded ("tätertyp" theory). In reality, the definition of alienation has very ancient philosophical origins (Tommaso Campanella), sociological (K. Marx, the theory of "alienation of workers") and psychiatric (Freud). And it was developed by the physician Richard Gardner, who described it in the context of his own activity, as parental, or familial alienation. That is, a "dysfunctional dynamic that is activated in the minor children involved in the conflicting separations of the parents and that would be the result of an alleged programming of the children by one of the two parents (alienating)". Which leads the children to demonstrate hatred and rejection towards the other parent (alienated), through disparaging and slanderous expressions, false accusations, epithets, physical, moral and psychological rejection. And above all, through the construction of "virtual realities". In fact this syndrome, which found recognition, enthusiasm and sharing very different, justified by the cultures developed in the American continent free, democratic and progressive, compared to the European continent traditionalist, theological and conservative, has not yet been included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (which is the main source for officially recognized psychiatric disorders). Nor has it been recognized by the American Psycological Association - APA. Although the syndrome has been classified in the most renowned vocabularies and in the most prestigious encyclopedia.
The author’s intention, therefore, would not be limited to re-evaluating the validity of the PAS in the relationship with the rights of the minor; but even more to underline that alienation would be welcomed in the most diverse socio-family and economic spheres. And such for which it would be preferable to debate sometimes marital alienation (syndrome between spouses), sometimes other family alienation (syndrome between children and parents). Talatra still of parental alienation (syndrome between parents, children and relatives). Until we arrive at the further and hypothesized classifications of alienation in the field of "work", "contractual" and "social". In conclusion, the counterinsurmountable inadequacy of scientific evidence and the opposing orientations of scientists could not prevent the recognition that dysfunction syndrome can affect both minors (PAS) and members of a deteriorating family (with activated pipes inside the original core). And that is considered such when children do not want to meet one of the two parents and reject their role during the conflict, or after the separative event. This is why I believe that the Courts should be called upon to produce impartial and third Justice, in order to protect the superior interests of minors, of parenting, of adults. And free from external political conditioning.
Introduzione.
I tentativi di recepimento della Sindrome di alienazione genitoriale (meglio nota come PAS, Parental Alienation Sindrome), diagnosticata dal medico psicologo Dott. Richard Gardner e diffusamente trattata nel suo volume "La Sindrome da Alienazione Genitoriale", risponderebbero alla necessità di rafforzare le tutele a favore dei minori e di dare un primo inquadramento normativo e sistematico ad una insanabile dinamica genitoriale. Ovvero alla diagnosi di una patologia psichiatrica specifica che se non diagnosticata potrebbe cagionare danni gravi ai coniugi alienati. E far soffrirne i figli delle coppie separate abusanti.
Minorenni ed alienazione parentale, o famigliare.
Figli che, sempre più frequentemente, sono strumentalizzati, manipolati ed in taluni casi abusati da uno dei due genitori, con l’obiettivo di estraniarli dall'altro coniuge, o genitore, dal quale si separano.
La PAS è stata diagnosticata, impropriamente, anche quale “sindrome della madre alienante” poiché le "uniche" responsabili dell’allontanamento sarebbero, sempre ad avviso degli psicologi, le madri.
E sebbene la PAS sia stata citata nella Relazione introduttiva al testo del D.D.L. Pillon non è stata ancora riconosciuta ufficialmente né in ambito nazionale dal Ministero della Salute, né dalle Organizzazioni Sanitarie internazionali, che fanno riferimento alle Nazioni Unite; né dalla giurisprudenza costante. Infatti il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, l'Organizzazione OMS e di già la onnipresente (oltre che onnipotente) Corte Suprema di Cassazione si pronunciavano negativamente, tanto da disorientare gli orientamenti giurisprudenziali. E sino a disconoscerne i fondamenti scientifici e giuridici.
Il D.D.L. Pillon e le tutele per la “unità della famiglia” (Francia).
Diversamente i sostenitori del D.D.L. Pillon (in Francia) si proposero di apportare delle modifiche sostanziali, oltre che formali, al Codice Civile, al diritto di famiglia ed alla responsabilità genitoriale, per rimediare ai drammi famigliari ed alla alienazione parentale. Modifiche incentrate principalmente sui seguenti sette punti: 1) la “Mediazione obbligatoria”. 2) Il “Coordinatore della famiglia”. 3) Il “Progetto famigliare”. 4) Il “mantenimento in forma diretta e senza automatismi”. 5) “L’equilibrio paritario, sostanziale e formale tra le figure genitoriali”. 6) “Tempi paritari per ciascun genitore”, affinché conducano egualmente il nucleo famigliare. Ed infine 7) La “alienazione parentale”, o famigliare.
Infatti il DDL introdusse, pur di rimediare ai dilemmi giurisprudenziali ed alle controvertibili controversie scientifiche, delle innovative procedure di risoluzione alternativa della controversia in ambito famigliare, un ADR. Nella quale spiccano le nuove figure del Mediatore famigliare e del Coordinatore genitoriale. Ed in particolare propose di introdurre, a pena di improcedibilità, la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i “figli minorenni". Con l’obiettivo di salvaguardare per quanto possibile “l’unità e gli equilibri della famiglia".
Inoltre nell'ambito dell’articolo 3 precisò che codesta ADR possa durare al massimo sei mesi. Che i legali dei rispettivi coniugi-genitori possano essere esclusi dal mediatore dal partecipare agli incontri successivi e durante la mediazione. Che il piano genitoriale, ovvero l’accordo raggiunto durante la mediazione, debba essere omologato dal Tribunale per i Minorenni entro i primi 15 giorni; affinché il Giudice tutelare possa vigilare sul merito delle decisioni accordate e sugli strumenti adoperati per la famiglia ed i minori. Piano genitoriale in cui devono essere presenti una serie di indicazioni molto precise, quali la elencazione dei luoghi abitualmente frequentati dai figli; la scuola ed il percorso educativo del minore. Le eventuali attività eccedenti (nel caso concreto) l'ordinaria amministrazione; e perciò le abilitazioni alla conduzione dei motoveicoli e degli autoveicoli. L'educazione stradale, civica ed etica. Gli acquisti e le attività commerciali di moderato rilievo. Le vacanze stagionali; i raduni nei campus; i regimi alimentari e nutrizionali. Le terapie e le cure mediche specialistiche. Le attività sportive agonistiche, dilettantistiche o scolastiche alle quali intenda partecipare. Le adesioni ad associazioni, partiti, organizzazioni, gruppi e movimenti di sorta. Gli impegni e le attività extrascolastiche, culturali e formative. E soprattutto le frequentazioni extra-familiari, parentali ed amicali del minorenne.
Ancora fu disciplinato il “mantenimento in forma diretta e senza automatismi”. A tal proposito fu richiesto che il mantenimento sia ripartito tra i due genitori. Ovvero che esso sia diretto in modo tale che ciascun genitore contribuisca al mantenimento ed alla educazione del figlio minorenne, con il proprio ed esclusivo coinvolgimento e per il tempo in cui è affidato. Ed in secondo luogo che il piano genitoriale contenga, imprescindibilmente, la ripartizione adeguatamente dettagliata per ciascun capitolo di spesa, "delle spese ordinarie e straordinarie". Con modalità ed interventi che dovranno considerare "le esigenze del minore”, il “tenore di vita goduto dal figlio” in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di entrambi i genitori. E la valenza economica dei compiti domestici e di “cura assunti da ciascun genitore".
Di poi l’equilibrio paritario, sostanziale e formale tra le figure genitoriali. Ed i tempi paritari che ciascun genitore avrebbe dovuto adoperare a favore del nucleo famigliare. Infatti nell'articolo 11 è riferito, opportunamente, che, "indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori," il minore abbia il diritto a mantenere "un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre”; a ricevere cure, educazione, istruzione ed assistenza morale, da “parte di entrambe le figure genitoriali". A trascorrere con ciascuno dei genitori "tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale". E che quando i genitori siano in disaccordo (ipotesi alienante) a causa di un "motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica" dei figli, questi potranno vivere alternativamente, o congiuntamente, con i genitori. E perciò, godranno del diritto personalissimo di eleggere il doppio domicilio. Pur al fine di poter perfezionare gli adempimenti di Legge e le conseguenti comunicazioni scolastiche, sanitarie, amministrative e sociali (ad esempio, per lo svolgimento delle attività sportive; per la frequentazione delle biblioteche; per la partecipazione ad associazioni e ad eventi associativi).
Ed infine il Parlamento francese (sospinto dalle proposte del gruppo politico di Pillon) pose l’accento sulla alienazione genitoriale, o familiare. In tal senso, il legislatore attuò un fermo e sano contrasto ad un fenomeno alienante ed alienativo, che aveva, ormai, assunto notevoli dimensioni sociali, oltre che familiari. Infatti, nella Relazione introduttiva al Senato fu riferito che "nelle situazioni di crisi famigliare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori, sovente il padre, dalla vita dei figli. E con il contestuale ed eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore". Altresì fu denunciato, con i successivi articoli 17 e 18, che a causa delle dinamiche abusanti ed alienanti dei genitori si determinano nel minorenne "rifiuto, alienazione od estraniazione verso uno dei genitori, (…) pur in assenza di evidenti condotte alienanti", o disfunzionali, di uno di essi.
Dinamiche insane, diseducative e comunque patologiche a fronte delle quali il Giudice del Tribunale per i Minorenni potrebbe assumere dei provvedimenti d’urgenza, quali: la limitazione o la “sospensione della responsabilità genitoriale". La modifica del domicilio, o l'inversione della residenza abituale, del minorenne presso l’abitazione dell’altro genitore. Od, addirittura, il "collocamento provvisorio” del figlio abusato presso una apposita “struttura specializzata”. Soprattutto quando a causa delle condotte abusanti ed alienanti dei coniugi-genitori si neghino al minore le reciproche assistenze e protezioni (articolo 9); si manifestino "manipolazioni psichiche" eccessive e lesive. E siano posti in essere atti e condotte che, comunque, “arrechino pregiudizio al minore, ne alterino la sfera affettiva e fiduciaria”. E ne ostacolino la libera manifestazione della personalità ed il corretto svolgimento delle “modalità esecutive dell’affidamento”.
Ipotesi avverso le quali potrebbero configurarsi (a mio avviso), in mancanza di una progettualità famigliare comune e condivisa, anche le sussistenze delle più gravi ipotesi dei reati di maltrattamenti (ex art.572 cod. pen.), di atti persecutori (ex art. 612, comma 2, cod. pen), di molestie e di minacce reiterate, di stalking (art.612-bis cod.pen.), di percosse e di violenze fisiche, di pedofilia (art. 609 quater cod. pen.). E di circonvenzione di minore (art.643 cod.pen.). Soprattutto in quei “casi” in cui, nel perdurare di un vincolo non più coniugale ma famigliare, si riscontrino accuse di abusi dolosi e specifici. E violenze fisiche e psicologiche, ancorché reiterate. Che seppur dichiarate da uno dei genitori “alienati” e ritenute evidentemente false od infondate siano "mosse contro l’altro genitore".
Conclusioni. Un dilemma giuridico privo di fondamenti. La Relazione 2019/2166 (INI) della EU.
A tal riguardo è bene evidenziare i contenuti dei due successivi articoli 45 e 768 del testo di Legge Pillon, con i quali si richiesero la introduzione del ricorso alla sospensione della potestà genitoriale, nel perseguimento esclusivo dei prevalenti ed inderogabili diritti del minorenne; tanto nella ipotesi "di calunnia formulata da parte di un genitore”, o di un terzo “soggetto esercente la stessa responsabilità, ma condotta in danno di uno tra i due genitori". Quanto nell’altre ipotesi di ricorso alla "violenza domestica", ai "maltrattamenti sistematici”, rivolti nei confronti sia del minore essia di una persona del “nucleo famigliare". Ed ancora nella ipotesi nella quale uno dei genitori adoperi “attenzioni moleste”, “condotte morbose” o compia “abusi anche sessuali” in danno del figlio medesimo.
In conclusione risulta evidente che i progressi delle scienze medico-legali, delle psichiatrie e della psicologia giuridica e forense hanno imposto una tabella di marcia che i gruppi politici ed il Parlamento francese hanno saputo recepire con strumenti innovativi ed auspicabilmente appropriati. Mentre in Italia la diagnosi da sindrome alienativa ha generato non pochi imbarazzi “para-istituzionali”. Ed è stata oggetto di stigmatizzazioni e di accesi contrasti politici. Dinanzi alle quali le supreme magistrature nazionali non hanno voluto risultare discordanti. Al pari dei tanti Tribunali ordinari che, privandosi della propria terzietà ed imparzialità, divagano tra uno stereotipo e l’altra interpretazione, più o meno “possibilista”.
Il punto centrale del discorso è che i minori vanno protetti. E su questa premessa fondamentale pare che non si riscontrino discordanze esasperate. Mentre sorgono dubbi ed incertezze in merito alle conflittualità da contrastare ed agli strumenti da adoperare.
I minori devono essere protetti dagli effetti della conflittualità esasperata dei genitori separati. Conflittualità e drammi che potrebbero produrre danni alle persone dei figli. Ed il dibattito alimentato sul fondamento scientifico della sindrome da alienazione parentale assume un rilievo “quasi” minore in questo contesto socio-culturale, che ha generato forzature mediatiche e strumentalizzazioni della teoria della “alienazione parentale”. Le quali si riverbereranno in danno delle generazioni future.
Da anni il nostro legislatore si occupa di rendere i percorsi esistenziali delle famiglie meno traumatici. E sovente accetta di disciplinare fattispecie di ispirazione esterofila (come fu per lo stalking) e di contrastare l’insorgenza di situazioni gravemente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e relazionale dei minori. Coinvolti in procedimenti di separazione e di divorzio.
Conflittualità genitoriali dei quali percorsi, infatti, i figli costituiscono la parte fondamentale, ove ne sia sregolato e sconvolto il progetto famigliare originario.
Episodi divenuti oggetti di cronache quotidiane e giudiziarie di tali gravità qualitative e quantitative che la Commissione giuridica e la Commissione per i diritti delle donne e la uguaglianza di genere della Unione Europea richiamarono espressamente nella Relazione sull’impatto della violenza esercitata da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini.
A tal punto dovremo tutti noi cultori della materia, operatori del diritto, genitori e minori fare affidamento sugli impegni assunti dallo Stato Italiano nelle sedi europee ed internazionali affinché sia dato seguito alle normative europee ed ai Trattati. Siano riconosciuti i valori centrali dell’EU e siano essi “rispecchiati” in tutte le politiche nazionali e nella giurisprudenza nazionale. Poiché, è bene ribadirlo, non tutte le donne ed i bambini beneficiano della medesima protezione alla violenza di genere in tutta la UE, proprio a causa delle differenze tra le politiche degli Stai membri e le normative attuate dalle amministrazioni giudiziarie.
Il 23.5.2019.
Il 20.2.2022.
In allegato il testo integrale dell'articolo con note.
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