Danni  -  Paolo Cendon  -  05/01/2023

Danno biologico e danno esistenziale

Finché si continua a  pensare  al tipo di danno patito, la differenza  fra biologico ed esistenziale non salta  agli occhi chiaramente.  Per capire   bene la situazione   bisogna pensare a come le  cose sono andate,   all’inizio, in giurisprudenza e nel dibattito scientifico.

 E il punto è che  al centro del discorso,  allora, c’è non tanto il “danno”  bensì il tipo di “diritto” – della vittima -  che risulta violato  a monte di quel danno.

  In sintesi:

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  (a) Nel 1986   la Corte costituzionale -   con la  celebre sentenza Dell’Andro, n. 184, in tema di diritto alla salute (dettata al fine di salvare l’art. 2059  c.c. dall’appunto di incostituzionalità, stante  l’angustia di quell’impianto disciplinare) -   spezza in due la molecola del danno non patrimoniale: 1) i profili di natura esterna, corrispondenti alla frustrazione delle “attività realizzatrici” della persona (ferita), vengono trasbordati dalla Corte  entro l’art. 2043,  e norme successive, rimessi  cioe alle regole comuni, vigenti per il danno patrimoniale; 2) i profili di natura interna, cioè le sofferenze e le lacrime, vengono conservati alla giurisdizione “più ostile” dell’art. 2059 cc., che resterà  in vita perciò  con un regno ben più striminizito;

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(b)  Ecco i  giuristi triestini  domandarsi, qui, come andranno trattate per l’avvenire le lesioni delle attività realizzatrici riferibili ai vari   Lebensgűter “non cruenti” (privi cioè di odore di medicinale, diversi dal diritto alla salute) che appaiono riconosciuti/presidiati dall’ordinamento: famiglia, giustizia, lavoro, scuola, sport, tempo libero, associazioni, creatività, posizioni contrattuali,  pubblica amministrazione, etc.

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(c)  L’osservazione  di base, in proposito, sarà che  il fatto di non poter più camminare o saltellare o   marciare   per un mese di fila, negli amati  boschi lungomare, non è poi       tanto diverso – come tasso frustratorio - a seconda che ciò avvenga perché la vittima è stata azzoppata in un incidente,  oppure messa in galera per sbaglio, oppure minacciata da un assedio  petulante di fotografi.

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(d)  Realtà quali la “libertà” e la “pace dello spirito” -  ci si accorge, si preciserà in dottrina  -   sono insomma prerogative  che contano e funzionano,   entro il sistema,  non meno del lemma “salute”;  a volte pesano anzi maggiormente, hanno più smalto, più carica vitale; e la conclusione è che, anche nel secondo e terzo caso, le attività realizzatrici (incrinate) andranno   risarcite  all’offeso non soltanto in caso di reato, ex art. 185 c.p. 

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(e)  E’ nato così il danno esistenziale:  chi si veda  colpito nella propria “quotidianità espansiva, crepitante” e non riesca più a vivere come prima  (perché gli hanno ucciso la madre, perché la camorra lo minaccia, perché lo diffamano, perché lo mobbizzano, e così via,  lungo  cento e più voci “non strettamente  biologiche” della giornata)  ha  diritto a essere compensato -  pur in ordine  ai passaggi di tipo  non patrimoniale - in maniera non claustrale, non vergognosa, non diffidente, non arcigna:  diritto insomma a una salvaguardia    ex art. 2043 e ss., ordinariamente, oltre le  emergenze.

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(f)   Si forma presso le Corti italiane, anno dopo anno, un formicaio di dati e di provvedimenti, un materiale affluente per quantità e qualità, una casistica  a  360°: ricchezza che nel 2003 la Cassazione (con le sent. nn. 7727 e 7728)   trasferirà  di nuovo   sotto l’egida dell’art.2059 c.c.,  rivisitato a quel punto  in maniera profonda,  neo-interpretato  alla stregua delle norme della Costituzione; nonché alla luce delle fonti  transnazionali più qualificate.

 

 




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