-  Conzutti Mirijam  -  20/10/2013

CRITERIO DI COMPETENZA, ADPL 14 febbraio 2013 n.4 - Mirijam CONZUTTI

Adunanza Plenaria, ordinanza 4 febbraio 2013, n. 4 Presidente Coraggio, Estensore Caringella.

 

Il criterio principale per la determinazione della competenza territoriale inderogabile del Ga è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato.

Tale criterio "cede il passo" a quello inerente gli effetti diretti dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tar. Le recenti modifiche apportate al CPA dal cd secondo correttivo, pur non applicabili ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore delle stesse, si risolvono nell'esplicitazione della regola, già desumibile del testo previgente, alla stregua della quale il criterio della sede del'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale.

Nel caso di ricorso diretto all'annullamento di una informativa antimafia tipica relativa a lavori da eseguire in Sicilia, i ricorsi proposti avverso un'informativa antimafia emessa dalla Prefettura, sono di competenza del Tar territoriale dove gli atti producono gli effetti, perchè  tali atti producono effetti diretti nell'esclusivo ambito circoscrizionale di uno specifico Tar ( ovvero il Tar dove tale rapporto si è costituito e si svolge; nel caso specifico Tar Sicilia).

Infatti, l'informativa prefettizia tipica costituisce atto privo di portata generale;opera in seno al singolo rapporto cui attiene, sortendo i suoi effetti diretti solo nell'ambito della circoscrizione territoriale ove il medesimo rapporto si è costituito e si svolge.

 

L'iter argomentativo della Plenaria muove anzitutto a partire dal richiamo dell'art 13 comma 1 Cpa a norma del quale il criterio ordinario viene individuato nella sede delle Pa alle quali sono riconducibili i provvedimenti, accordi o comportamenti oggetto della controversia.

La norma stabilisce, altresì, che qualora gli effetti diretti dell'azioen amministrativa si producano nell'ambito territoriale della regione nella quale il Tribunale ha sede, il Tar di tale circoscrizione territoriale è comunque inderogabilmente competente.

Prima dell'entrata in vigore del cpa le posizioni erano eterogenee.

Da un lato la giurisprudenza riteneva che il criterio prevalente fosse quello dell'efficacia ( Cds sez VI n. 1322/02)

Dall'altro lato c'erano diverse posizioni che ritenevano, invece, che il criterio dell'efficacia doveva essere considerato residuale rispetto a quello della sede..

La problematica è stata recentemente  vagliata dal Cds  nelle ordinanze 24 settembre 2012 n. 33, e ord n. 34 del  19 novembre 2012.

La disciplina sopravvenuta di cui al comma 4 bis dell'art 13 cpa, come precisato dalla Relazione governativa al decreto correttivo, è volta ad evitare che i criteri di competenza applicabili ad atti meramente endoprocedimentali producano l'effetto distorsivo di una corretta distribuzione degli affari.

La pronuncia in esame, in coerenza con quanto statuito dal Consigilo di Stato in Adunanza Plenaria, con ordinanza 34/12, ha chiarito che tale sopravvenienza normativa, pur non applicabile ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del principio di irretroattività ( art 11 comma 2 disposizioni del c.c sulla legge in generale) si risolve nell'esplicitazione del principio, già desumibile dal testo dell'art 13 cpa previgente all'intervento operato dal secondo correttivo, alla stregua del quale il criterio della sede dell'autorità che ha emesso l'atto è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale.

Conclude la Plenaria, secondo pacifico orientamento pretorio, ora confermato dal dato positivo di cui all'art 13 comma 1 cpa, che ai fini della competenza territoriale vanno considerati solo gli effetti diretti e immediati dell'atto, mentre non assumono rilievo gli effetti mediati o indiretti derivanti dalla connessione con atti non oggetto dello specifico gravame, al pari dell'efficacia eventualmente ultraregionale degli atti impugnati.

La decisione, in conclusione, segna un decisivo e importante cambio di prospettiva nell'eterogeneo dibattito che ha visto il criterio della sede  prevalere su quello dell'efficacia.

Tale nuova impostazione non potrà che avere ripercussioni significative sul processo amministrativo in quanto il criterio dell'efficacia può ora considerarsi come criterio prevalente.

 

 




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