Nel provvedimento che si allega, si ritiene, fra l'altro, che nelle fattispecie di spoofing non sia generalmente ravvisabile la colpa grave del ricorrente, a meno che non si rinvengano indici di inattendibilità o anomalia del messaggio: in tale caso, potrà essere ravvisato un concorso di colpa tra le parti in relazione, da un lato, alla negligenza grave dell'utente che agevola li compimento della truffa, similmente a quanto avviene negli episodi di phishing e, dall'altro lato, alle criticità organizzative del servizio di pagamento offerto dall'intermediario.
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