-  Redazione P&D  -  25/09/2014

CONVIVENZA E DIRITTO DI ABITAZIONE, Cass civ. 19423 del 15/9/14 - Silvia BISSOLOTTI

" Convivenza e diritto di abitazione: l"erede non può mandare via di casa il convivente more uxorio del defunto" Cass. Civ. n. 19423 del 15.9.2014

 

Con la pronuncia n. 19423 del 15 settembre 2014 la Consulta interviene nel delicato tema delle convivenze more uxorio, in particolare a proposito del diritto di abitazione nel caso di morte di uno dei due conviventi.

Nel caso esaminato una convivente more uxorio, in seguito alla morte del compagno, veniva estromessa dall"abitazione in cui la coppia aveva vissuto per 25 anni, in quanto il nipote del de cuius, una volta ereditato l"appartamento, vi si era introdotto clandestinamente impedendole l"accesso.

La signora chiedeva ed otteneva dal Tribunale una condanna dell'erede a reintegrarla nel possesso dell'abitazione.

La Corte d"Appello confermava la sentenza del Tribunale ritenendo che la signora, in quanto convivente more uxorio, era da considerarsi un detentore qualificato dell"immobile e, quindi, legittimata all"azione di spoglio.

La Corte di Cassazione nella pronuncia in analisi ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, ritenendo illegittimo lo spoglio subito dalla ricorrente.

Innanzitutto è stato ritenuto che la signora fosse legittimata ad agire contro l"erede del proprio convivente more uxorio, in quanto l"azione possessoria può essere esperita non solo nei confronti del proprio convivente ospitante, ma anche nei confronti degli eredi di costui.

Quest"ultimi, infatti, subentrano per fictio iuris nel possesso del de cuius, ma non sono legittimati ad estromettere dal possesso chi non poteva esserne estromesso neanche dal de cuius.

L"impossibilità di tale estromissione nasce dal fatto che secondo la Cassazione " la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare".

La Consulta nella propria motivazione parte dalla distinzione tra matrimonio e convivenza, per giungere alla conclusione che le differenze tra i due tipi di rapporto, ovviamente innegabili, non devono portare alla conclusione che il rapporto tra il soggetto e la casa familiare, di proprietà dell"altro convivente, si basi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l"ospitalità.

In realtà per i giudici alla base di tale rapporto vi è una scelta altrettanto meritevole di tutela, ossia la scelta di stare insieme stabilmente e di creare una comunità che abbia tutte le caratteristiche di una famiglia.

Per tale motivo nel caso in cui venga meno il rapporto di coppia, il convivente proprietario o, come nel caso di specie, l"erede che subentra nella stessa posizione, non può in alcun modo estromettere con prepotenza l"altro dall"abitazione, in quanto è necessario seguire i principi di buona fede e correttezza, che impongono al titolare del diritto di proprietà sull"immobile, che ne voglia ottenere anche la disponibilità esclusiva, di avvisare per tempo il possessore affinchè possa trovare con calma una nuova abitazione.

Nel caso di specie, dunque, il nipote giustamente è stato condannato a reintegrare nel possesso dell"abitazione la compagna del nonno, per consentire alla stessa di trovare un nuovo alloggio, non potendo più abitare in quella che, per ben 25 anni, era stata la propria casa familiare.

 




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