Si rende disponibile in allegato una recente pronuncia del Tribunale di Monza nella quale si chiarisce, fra l'altro, che:
"Tra la domanda principale di regolamentazione dei rapporti relativi ai figli minori, soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, e la domanda di condanna del genitore alla refusione a favore dell'altro di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, soggetta al rito ordinario, non sussista la connessione qualificata richiesta dall'art. 40 c.p.c. affinché due cause soggette a riti diversi possano essere trattate con il medesimo rito che, peraltro, in mancanza di espressa menzione del rito in materia di famiglia all'interno dell'art. 40 c. 3 c.p.c. come novellato dal D.L.vo 149/2022, dovrebbe essere quello ordinario."
Diversamente potrebbe accadere ove fosse dedotta la connessione tra la domanda di addebito della separazione a un coniuge e la domanda di risarcimento del danno endo-familiare subito in dipendenza delle medesime condotte che il Tribunale è chiamato ad accertare ai fini della pronuncia di addebito.
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