Il portatore di alcuni assegni intima precetto di pagamento al debitore cartolare. Questo nega la legittimazione della controparte , perché la continuità delle girate sarebbe interrotta. Infatti il portatore stesso avrebbe acquistato gli assegni nonostante la denuncia dello smarrimento. Ciò costituirebbe automaticamente in mala fede il creditore, dispensando così il debitore dall"onere probatorio. La Suprema Corte respinge il ricorso, sostenendo che spetta al debitore cartolare dimostrare che il portatore dell"assegno, in virtù di una serie continua di girate, ha agito in mala fede o colpa grave acquistando il titolo. Nella specie tale prova è mancata, sicché è legittima l"intimazione del precetto.