Cassazione civile, sez. III, 17 Settembre 2024, n. 24942. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Notizia tratta da ilcaso.it
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