"L’avvocato generale Collins: la Commissione non ha dimostrato che le norme dell’Unione sulla cittadinanza (articolo 20 TFUE) richiedono l’esistenza di un «vincolo effettivo» o di un «precedente vincolo effettivo» tra uno Stato membro e un singolo ai fini della concessione della cittadinanza.
A seguito di una modifica del Maltese Citizenship Act («legge maltese sulla cittadinanza») nel luglio 2020, la Repubblica di Malta ha adottato una normativa sussidiaria 1 che includeva il «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment scheme» («regime sulla cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimenti diretti») 2 (in prosieguo: il «regime del 2020 sulla cittadinanza»).
Conformemente al regime del 2020, gli investitori stranieri potevano chiedere di essere naturalizzati se soddisfacevano una serie di requisiti, principalmente di natura finanziaria.
Nell’ambito del ricorso per inadempimento in esame, la Commissione chiede che sia dichiarato che, istituendo e attuando il regime del 2020 sulla cittadinanza, in base al quale la naturalizzazione è concessa ai singoli in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, malgrado l’assenza di un vincolo effettivo tra essi e la Repubblica di Malta, quest’ultima è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 20 TFUE riguardante la cittadinanza dell’Unione 3 e del principio di leale cooperazione 4.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Anthony Collins suggerisce alla Corte di considerare che la Commissione non ha dimostrato che, affinché la cittadinanza sia legittimamente concessa, il diritto dell’Unione richiede l’esistenza di un vincolo «effettivo» o di un vincolo «effettivo precedente» tra uno Stato membro e un singolo, diverso da quello richiesto dal diritto interno dello Stato membro."
Comunicato stampa CdG n. 165/2024