-  Redazione P&D  -  23/05/2012

COMMISSIONI BANCARIE SUI CONTI CORRENTI. APPROVATA LA LEGGE - Barbara SODO

Con legge del 18 maggio 2012, n. 62, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21.05.2012 n.117, sono state modificate le leggi di conversione, con modificazioni, dei cosiddetti decreti "Liberalizzazioni" e "Salva Italia". Trattasi rispettivamente del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni aldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214.

Il testo del disegno di legge, come approvato dal Senato è stato già oggetto di approfondimento su questa rivista ("GLI INTERVENTI CORRETTIVI AL DECRETO SALVA ITALIA E LIBERALIZZAZIONI: PRIME ANNOTAZIONI" pubblicato il 10 maggio 2012).

Per completezza si riporta di seguito il testo definitivo coordinato, relativo alle commissioni bancarie, dell"art.117 bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia:

ART.117 REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI.

1."I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell"affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L"ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti non può superare lo 0,5 per cento per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. "A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull"ammontare dello sconfinamento.

3. "Le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4."Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può, prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all"entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2".

Sarà, pertanto, il CICR a stabilire il limite quantitativo e temporale –precedentemente indicato in 500 euro per non più di sette giorni consecutivi- di sconfinamento "libero" da qualsivoglia commissione.

La legge, per la cui approvazione il Governo ha richiesto ed ottenuto la fiducia, è entrata in vigore il 23.05.2012.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film