-  Redazione P&D  -  13/04/2015

COLPA MEDICA E LESIONI MICROPERMANENTI: NUOVE INTERPRETAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE BALDUZZI – Tribunale di Cagliari – 6 febbraio 2015

- il nesso causale tra il processo penale e il processo civile nella responsabilità medica

- prestazione medica erroneamente eseguita perché in contrasto con le linee guida dell"arte medica

- alla paziente deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico

 

Si prende in esame una sentenza di merito del Tribunale di Cagliari che rappresenta la giusta occasione per ripercorrere, seppur brevemente, l"evoluzione giuridica dell"istituto del danno biologico, soffermandosi sulla quantificazione sostanziale e processuale del danno prodotto dal sanitario nell"esercizio delle proprie funzioni.

L"attrice, scivolata rovinosamente sul pavimento durante il turno di lavoro, conveniva in giudizio l"Azienda USL, domandando il risarcimento per tutti i danni patiti.

Questa la ricostruzione del fatto: 1) alla paziente venivano diagnosticati trauma distorsivo tibico-tarsico e contusioni; 2) in seguito a visita specialistica ortopedica, le veniva immobilizzato l"arto a mezzo valva gessata; 3) al successivo controllo, l"attrice presentava un"evidente tumefazione ed ecchimosi e lamentava forti dolori nonché sensazioni di freddo ma, nuovamente, le veniva messa la medesima valva gessata; 4) su consiglio del sanitario, l"attrice toglieva il gesso; 5) attesa la persistenza del dolore, alla predetta veniva diagnosticato, presso la medesima struttura ospedaliera, un edema doloroso "in paziente che aveva tenuto il gesso"; 6) da ultimo, a seguito dell""ecocolordoppler arti inferiori", alla paziente veniva diagnosticata una "trombosi venosa profonda poplitea". Conseguenza delle subite lesioni era un"invalidità valutata dal consulente nella misura del 7% che aveva, altresì, fortemente inciso sulla vita della donna, costretta a rinunciare anche ad un"importante offerta di lavoro.

In particolare, la domanda attorea trovava fondamento in una prassi medica qualificata come imprudente ed imperita dal momento che i sanitari avrebbero dovuto, nelle diverse occasioni, somministrare la profilassi antitrombotica necessaria, secondo i canoni dell"arte medica, a scongiurare l"evento lesivo.

Più precisamente, i sanitari avevano colposamente omesso di chiedere alla paziente informazioni in ordine all"eventuale assunzione di una terapia anticoncezionale che, come noto, in virtù delle raccomandazioni contenute nelle linee guida nazionali, aumenta il rischio di trombosi venosa.

Di contro, l"Azienda USL e la società di Assicurazioni, chiamata in giudizio dalla resistente azienda ospedaliera, chiedevano che la domanda attorea venisse rigettata poiché il personale sanitario di turno aveva agito con la dovuta diligenza e perizia. Tuttavia, il processo proseguiva nei confronti della Azienda USL e della società di assicurazioni, ma non nei confronti dei medici.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.civ., SS.UU. 01.07.2002 n°9556), il rapporto giuridico tra la struttura sanitaria ed il paziente va qualificato come autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, al quale si applicano le regole ordinarie sull"inadempimento di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c.

La questione nodale, che sorge nell"applicare tali norme alla responsabilità medica, afferisce, in modo particolare, all"onere della prova e all"accertamento del nesso causale. In merito a questi due aspetti, la Suprema Corte di Cassazione ha, da tempo, chiarito che grava sul paziente danneggiato la prova sia del contratto che dell"aggravamento della situazione patologica nonché la prova del nesso di causalità tra l"azione o l"omissione del debitore e l"evento dannoso, restando, invece, a carico del debitore-sanitario l"onere di provare di aver tenuto un comportamento diligente.

La decisione del giudice di merito trova conforto anche in quell"orientamento del Supremo Collegio secondo il quale, in merito all"accertamento del nesso causale, deve tenersi in considerazione la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" nel processo penale ma della diversa regola del "più probabile che non" nel processo civile (Cass.civ., SS.UU., 11.01.2008, n°576). Senza contare che, parte dell"onere di allegazione gravante sul sanitario-debitore, è anche quello di dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento ovvero che, pur essendovi stato, non è stato causativo dell"effetto lesivo, per l"interferenza di una diversa concausa, della quale ha, comunque, l"onere di dare compiuta dimostrazione.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che, proprio sulla base del criterio del "più probabile che non", se i sanitari avessero somministrato la profilassi prevista dalle linee guida e avessero assunto le suddette informazioni, di cui nessuna annotazione risulta in cartella, raccomandando alla paziente la sospensione della terapia estro progestinica, avrebbero potuto evitare il verificarsi dell"evento lesivo. In estrema sintesi, il giudicante ha disatteso le circostanze erroneamente dedotte dalle parti convenute ritenendo che il caso di specie non era da trattare routinariamente: questo perché è di tutta evidenza la presenza di due fattori, catalogati dalle linee guida nazionali ed internazionali più accreditate che, erroneamente, non sono stati osservati dal personale medico sanitario.

Accertata la responsabilità dei sanitari, il giudice di primo grado ha ritenuto opportuno soffermarsi sulla liquidazione del danno biologico per il quale, secondo le tabelle milanesi, deve trovare applicazione l"art.3, comma 3, della L.189/2912 (Legge Balduzzi): la norma statuisce che detto danno, anche in caso di colpa medica, debba essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005. In questo senso, il giudice di prime cure non ha condiviso l"orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale l"applicabilità della legge Balduzzi vada limitata alle sole vicende successive alla sua entrata in vigore. Orbene, la circostanza che esclude un"ipotesi di successione di legge nel tempo, non essendovi alcuna norma precedente sulla quale la L. Balducci abbia inciso, modificandola, costituisce un ulteriore ed insuperabile argomento a favore dell"immediata applicabilità dei criteri dettati dalla stessa legge: con riferimento al caso in esame, è bene osservare che non vi era alcuna precedente disposizione normativa che disciplinasse la liquidazione del danno biologico per le lesioni cd. micropermanenti e che, pertanto, ne impedirebbe l"applicazione al caso di specie.




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