LA RICHIESTA DEI GENITORI DI NON AMMETTERE IL FIGLIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA È LEGITTIMA?
>>>>>> Il TAR di Trento ha considerato illegittimo il provvedimento di ammissione alla classe successiva di una alunna, per non aver tenuto in considerazione la richiesta da parte di una coppia di genitori di non ammettere la propria figlia alla classe seconda della scuola primaria, dovuta a ragioni di salute.
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SÌ AL CUMULO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE A QUELLA DI DIVORZIO CONGIUNTO
>>>>>>>> Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, affermando l’importantissimo principio di diritto per cui «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
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IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ COME ESPRESSIONE DELLA NATURA GARANTISTA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
>>>>>>>> Le sanzioni pecuniarie, avendo un carattere afflittivo, soggiacciono al principio di legalità, sicché non possono trovare applicazione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Assume rilevanza il momento in cui è stata commessa la violazione e non quello dell’accertamento della medesima.
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EPISODI OCCASIONALI NON BASTANO PER PARLARE DI STALKING CONDOMINIALE
>>>>>>>> Inutile il ricorso proposto in Cassazione dai vicini di casa presi di mira dall’imputato. I giudici hanno sottolineato che si è trattato di episodi non minacciosi né violenti, la cui frequenza si è diradata nel tempo e comunque inidonei a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o paura.
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IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO A MEZZO “FACEBOOK”
>>>>>>>>> In tema di reati sessuali il riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, trattandosi strumento probatorio atipico, non richiede particolari cautele da parte degli operatori di P.G. nella formazione del fascicolo fotografico che può avvenire anche tramite l'estrapolazione di fotografie dal profilo Facebook dell'imputato.
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SPESE PROCESSUALI A CARICO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CHE NON SI ARRENDE ALLA SENTENZA DI CONDANNA
>>>>>> Nonostante la doppia pronuncia di condanna in sede di merito per lesioni personali colpose dovute ad un sinistro stradale, la compagnia assicurativa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue però anche la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile.