Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Gabriele Gentilini  -  02/03/2024

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2023, n. 21153 - Carente valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, non responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Si ricava dalla pronuncia giurisprudenziale in questione la conferma di quelli che sono i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione tenuto conto del vincolo civilistico tra il datore di lavoro e questa figura, il cui vincolo potrebbe essere rappresentato da un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale.

I compiti sono quelli enucleati nell'art. 33 del d lgs 81/2008:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

La predetta norma ricorda che il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Tra essi non compare alcun compito che preveda che tale soggetto debba garantire - attraverso una qualche vigilanza - il fatto che il datore di lavoro adotti le misure che quest’ultimo è tenuto a predisporre.

Dunque il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - in quanto tale - non è un soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, dal momento che, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08, i soggetti tenuti a ciò sono il datore di lavoro e il dirigente (laddove, ciò precisato, da qui in poi citeremo il solo datore di lavoro).

Nel caso oggetto della sentenza di cui sopra,  l'infortunio è stato valutato come essere stato causato  da una carenza della valutazione del rischio relativamente alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente in considerazione del fatto che la valutazione del rischio è funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest'ultimo.

Proprio l'art. 17. sugli obblighi del datore di lavoro non delegabili prevede che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, il DVR.

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SENTENZA





sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RICCI ANNA LUISA ANGELA;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
 

Fatto

1. La Corte di Appello di Torino, in data 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli del 23 aprile 2019 nei confronti di A.A., nella qualità di amministratore unico della xxxxxxx e datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., in danno del dipendente B.B., commesso in (Omissis).

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. B.B., dipendente xxxxxxx , con mansioni di carrellista il (Omissis) era intento a sistemare una catasta di bancali che non era stata ben impilata, quando tale catasta era rovinata al suolo e lo aveva colpito alla spalla cagionandogli lesioni (trauma cranico lieve e contusioni alle ginocchia e al gomito sx), da cui era derivata una malattia della durata superiore a 40 giorni.

Nei confronti dell'imputato sono stati individuati, quali addebiti di colpa, l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e l'inosservanza delle norme per la prevenzione infortuni, ed in particolare il non avere valutato il rischio inerente la realizzazione della catasta dei bancali.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità penale.

Il difensore osserva che A.A. aveva nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (C.C.), sicchè la responsabilità in ordine all'infortunio avrebbe dovuto essere individuata in capo a quest'ultimo, soggetto che opera per conto del datore di lavoro e lo deve mettere in condizione di adempiere agli obblighi su di lui gravanti.

Secondo il ricorrente, dunque, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione era tenuto ad effettuare la formazione nei confronti dei dipendenti e a valutare i rischi collegati alla specifica attività lavorativa e alla stesura del relativo documento.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto xxxxxxx, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

2. La doglianza del ricorrente attiene al tema della responsabilità del datore di lavoro, in relazione ad infortunio collegato ad omessa valutazione del rischio, in rapporto alla attività di collaborazione nella redazione del DVR cui è tenuto, per espressa disposizione normativa, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

2.1 La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare.

Tuttavia lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, all'art. 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all'analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell'impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 18, comma 2.

2.2. A fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez. 4 n. 24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv. 270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale; sez. 4 n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David Marco, Rv. 275279; n. 40718 del 26/4/2017, Raimondo, Rv. 270765; n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del RSPP).

Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Sez. 4 n. 24822 del 10/03/2021, Solari, Rv. 281433).

Nello stesso senso si è precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877).

3. La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, in replica all'analoga doglianza già formulata con i motivi di impugnazione, ha ribadito la sussistenza della posizione di garanzia di A.A., nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società e perciò datore di lavoro. L'imputato, tenuto in ragione di tale qualità alla redazione del DVR, non aveva preso in considerazione il rischio in ordine al pericolo di caduta di materiali dall'alto e in ordine alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali, che, come riferito dal teste dello E.E., venivano abitualmente impilati, senza nessun tipo di regola, in locali ove transitavano carrelli elevatori.

Il percorso argomentativo adottato è coerente con i dati esposti e rispettoso, altresì, del dettato normativo e della elaborazione giurisprudenziale in materia. Nel caso di specie l'infortunio è stato ricondotto causalmente ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente: la valutazione del rischio è, come visto, funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest'ultimo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente la pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.




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