Un uomo viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per i reati di violenza privata, ingiuria, lesioni personali e danneggiamento, commessi tutti in danno della moglie.
Il condannato proponeva così ricorso per Cassazione sottolineando diversi motivi, in primis sostenendo che le dichiarazioni della moglie riguardo all"episodio non fossero attendibili, dichiarazioni però che trovano fondamento nella testimonianza del figlio e nei certificati medici prodotti dalla signora.
In secundis il ricorrente sostiene che, essendo la moglie tornata a vivere con i genitori, fosse un suo diritto cacciarla di casa, la Cassazione respinge anche tale argomentazione, sottolineando che la donna, aveva comunque diritto di tornare a casa dato che non era ancora intervenuto alcun provvedimento di assegnazione dell"immobile.
Il ricorso viene così rigettato con addebito delle spese processuali.