Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  22/07/2023

Mantenimento del coniuge debole e dei minori, non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali  – Cass. Civ. Ordinanza n. 18044 del 06.06.2023 - Laura Provenzali

Nell’ambito di un contenzioso riguardante il mantenimento del figlio minore, giunto al vaglio degli Ermellini, viene eccepita dalla controricorrente l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto del reclamo  statuito dalla Corte d’Appello poiché tardivamente notificato (il 23.8.2022) oltre il termine semestrale di legge rispetto alla pubblicazione (in data 9.2.2022) dell'ordinanza impugnata, assumendo che al procedimento in questione non si applichi la sospensione feriale dei termini, ex art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020, “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, convertito in legge n. 27/2020 e successive proroghe(1).

Nell’esaminare la questione l’attenzione della Suprema Corte si rivolge sia alla statuizione dell’art. 83 che fa riferimento alle “cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità  che alla stessa Relazione illustrativa del D.L. 18/2020.

Vero è, infatti, che lo stesso legislatore chiarisce di aver allo stesso modo disciplinato (sottraendo entrambe alla sospensione dei termini processuali) due fattispecie diverse, di cui l’una ampiamente conosciuta dal nostro ordinamento e l’altra di matrice comunitaria, allo scopo di "non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto"(2). 

Per quanto riguarda il concetto di “alimenti” il rimando è all’art 433 c.c., avente come noto ad oggetto la mancanza di mezzi di sostentamento per soddisfare le elementari esigenze di vita, mentre il concetto di  obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, sottese al più ampio concetto del tenore di vita, va inteso alla luce del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (3).

La Corte non manca di evidenziare come, prima di questa scelta del legislatore, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli sia sempre stata applicata la “sospensiva feriale” posto che il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori non ha natura alimentare e nemmeno è alla stessa equiparabile, stanti le diverse finalità dei due istituti.

Tuttavia, prosegue il ragionamento degli Ermellini, occorre dare atto che, seppure ai soli fini di disciplinare il regime di sospensione dei termini processuali, il legislatore, nel bilanciare i diversi interessi in gioco, ha inteso armonizzare il sistema “interno” alle regole europee.

Né vale a rendere inapplicabile l’art.83 del D.L. 18/2020 l’obiezione del ricorrente che la causa ha per oggetto anche la modifica del collocamento del minore ed è dunque soggetta al regime della sospensione feriale dei termini poiché l’urgenza sottesa alla domanda sul mantenimento,  così come delineata dalla novella normativa, risulta assorbente rispetto alle altre questioni trattate nel ricorso, ad essa connesse.

La Suprema Corte conclude quindi affermando il seguente principio di diritto: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art, 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art.83, comma 3, convertito nella L. n.27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 743 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal  R.D. n.12 del 1941, art.92 “. 


1. La norma in questione esclude che siano sospesi i termini riferiti ai seguenti casi : “a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità', ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità', nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell' interdicendo e dell' inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

2. Cfr pag. 2 ordinanza in commento.

3. Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. 

 


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati