1. Il d.lgs. 23/2015 e la tutela remediale applicabile ai licenziamenti illegittimi.
Prima di esaminare le questioni sottese alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si rende opportuna una preliminare premessa di carattere generale sulla disciplina dei rimedi contro il licenziamento illegittimo previsti dal citato d.lgs.. Come è noto, le norme contenute nel c.d. Jobs Act sono state emanate in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con cui il Governo veniva delegato a prevedere, “per le nuove assunzioni”, l’istituzione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, secondo la dichiarata finalità legislativa di “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva” (art. 1, comma 7, l. 183/2014).
La portata innovativa della nuova disciplina, che si applica solo ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, non risiede solo nella introduzione di una maggiore flessibilità nei licenziamenti1, ma anche (e soprattutto) nel fatto che la tutela reintegratoria cede definitivamente il passo a quella indennitaria2.
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