-  Tessier Margherita  -  02/10/2014

BACI E ABBRACCI COSTITUISCONO VIOLENZA SESSUALE- Cass. pen. n. 10248/2014 - Margherita TESSIER

BACI E ABBRACCI COSTITUISCONO VIOLENZA SESSUALE

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10248/14 ha sottolineato che "non essendo possibile classificare aprioristicamente come atti sessuali tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente individuabili come erogene, possono essere rivolte al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso del bacio o dell"abbraccio, la loro valutazione deve essere attuata mediante accertamento in fatto da parte del giudice di merito, evitando improprie dilatazioni dell"ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle attuali condizioni di sviluppo sociale e culturale ma valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, tenendo conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l"azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo".

L"art 609 bis rubricato "Violenza sessuale" al comma 1 punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali.

Nel caso di specie è stata dichiarata la responsabilità del reato in oggetto in capo ad un preside di un istituto scolastico per aver costretto un"alunna minorenne a subire diversi atti sessuali, tra cui baci e abbracci, o trattenendola al suo corpo.

La difesa dell"imputato proponeva così ricorso per cassazione sottolineando la mancanza dell"esistenza degli elementi costitutivi del reato e evidenziando che i baci e gli abbracci non rientrerebbero nei c.d. atti sessuali.

Per una miglior comprensione del caso in oggetto è necessario analizzare tale reato: per la sua configurazione infatti è richiesto quale elemento oggettivo della condotta la c.d. violenza per costrizione che si realizza impiegando violenza, minaccia o abuso di autorità (comma 1) o la c.d. violenza per induzione (comma 2) in cui il disvalore della condotta risiede nell"abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, ovvero nell"inganno della vittima che il colpevole ottiene sostituendosi ad altra persona e quale elemento soggettivo il dolo generico.

Per quanto riguarda la nozione di atti sessuali la giurisprudenza si è espressa numerose volte dichiarando che tale nozione è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine che viene a comprendere tutti gli atti che secondo il senso comune e l"elaborazione giurisprudenziale, esprimono l"impulso sessuale dell"agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

La Cassazione in oggetto sottolinea che in tal sede, in ogni caso, non è possibile procedere ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali essendo tale accesso precluso a questa Corte, il cui compito non è quello di ripetere l"esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ciò posto in premessa la difesa dell"imputato non  mette in discussione la materialità della condotta, ma solo la nozione di atti sessuali che, secondo la difesa, non rientrerebbero nel caso in oggetto essendo stati concretamente attuati solo baci e abbracci nei confronti della minorenne.

Le elaborazioni giurisprudenziali precedenti hanno comunque sottolineato che la sfera della libertà sessuale non debba comprendere necessariamente zone genitali, ma può anche riguardare tutte le altre zone erogene rispetto alla quale il dolo generico del reato si rinviene nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, senza che assuma rilevanza l"ulteriore fine dell"agente.

È inoltre opportuno valutare la nozione di atti sessuali attraverso una verifica globale della condotta posta in essere dall"agente, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. I baci e gli abbracci secondo la Corte di Cassazione sono in grado di ledere la libertà e l"integrità sessuale del soggetto passivo stante la capacità di invasione della sfera intima.

Gli elementi fattuali non possono essere riesaminati in sede di legittimità, ma tale Corte evidenzia che essi sono stati oggetto di verifica i cui esiti vengono spiegati attraverso un percorso logico che non presenta alcuni cedimento o manifeste contraddizioni.

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso




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