-  Mastronardi Viola  -  01/03/2016

ATTI PERSECUTORI: SUL CONCETTO DI REATO COMMESSO CON VIOLENZA ALLA PERSONA-Cass.pen. n°6864/16 - V. MASTRONARDI

La richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima deve essere notificata presso il difensore della persona offesa, anche nel caso in cui si proceda per la fattispecie p. e p. ex art.612-bis cp., dovendosi ritenere gli atti persecutori come atti di violenza psichica, fortemente lesiva del patrimonio morale della vittima.

 

Le due persone offese ricorrevano avverso il provvedimento di revoca del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle stesse: il punctum di cui le vittime del reato si dolevano afferiva alla mancata notifica dell"istanza di revoca. In tal senso, le ricorrenti rimettevano all"attento vaglio dei Giudici di Piazza Cavour la necessità che tale notifica avvenisse con riferimento ai reati commessi con "violenza alla persona" e, pertanto, anche in relazione a vicende processuali aventi ad oggetto il reato di atti persecutori. Nel ricorso, le parti sostenevano che l"istanza, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto essere stata notificata anche al loro difensore, a garanzia della posizione processuale delle vittime di siffatti reati e, oltretutto, per non precludere la facoltà di depositare memorie illustrative delle ragioni avverse alla revoca o alla modifica della misura in questione.

D"altronde, già in epoca precedente, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione interpretativa simile, inerente l"espressione normativa "violenza alla persona", di cui all"art. 408 comma 3 bis, c.p.p., affinché stabilissero se tale sintagma fosse riferibile alle sole condotte di violenza fisica ovvero fosse onnicomprensivo anche di azioni lesive della morale, e se, di conseguenza, il reato di cui all"art. 612 bis c.p. potesse ritenersi compreso fra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3 bis, prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell"avviso di conclusione indagini. In quell"occasione, la persona offesa proponeva ricorso per cassazione, rilevando che il diritto di ricevere l"eventuale avviso di conclusione delle indagini sussisterebbe ugualmente per il reato contestato, in virtù del disposto dell"art. 408, comma 3 bis, c.p.p., che sancisce tale obbligo alla stregua di tutti i reati commessi con "violenza alla persona". Vero è che, se, da un lato, tale ultima norma è stata introdotta proprio dalla novella dedicata al contrasto della violenza di genere; dall"altro, attesa la comunanza di più elementi tra il reato di atti persecutori e la fattispecie di maltrattamenti in famiglia (per la quale la statuizione relativa alla notifica era già in vigore), va da sé che l"obbligatorietà della notifica vada estesa anche all"art-612 c.p.

Tornando alla pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, focalizzando l"attenzione sul combinato disposto di cui agli artt. 612-bis c.p. e 299, comma 2 bis, c.p.p., ha meglio definito l"espressione normativa "delitti commessi con violenza alla persona", con riferimento al, già di per sé indefinito per certi versi, reato di atti persecutori, laddove la richiesta di revoca o di sostituzione di una delle misure cautelari personali dell"allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento non sia stata avanzata nel corso dell"udienza.

Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso asserendo che l"istanza di revoca della misura deve essere notificata, a pena di inammissibilità, anche al difensore della persona offesa o, in assenza, proprio alla persona offesa dal reato con lo scopo di garantire un contraddittorio cartolare che contribuisca, in maniera diretta ma pur sempre rimessa alla discrezionalità del giudicante, alla decisione da assumere in ordine alla sopravvivenza o meno della misura cautelare.

Tuttavia, tale garanzia, precedentemente statuita con esclusivo riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia, viene, in questo modo, ad estendersi anche ad altro reato: se ne deduce a contrario che il reato di atti persecutori è fattispecie riconducibile ex se al novero dei reati commessi mediante violenza alla persona: violenza che dovrà ritenersi inclusiva di lesioni sia fisiche che psichiche della persona. Ecco che, sulla scorta di quanto stabilito dalla Sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, l"obbligo di notifica della richiesta di modifica o sostituzione di misura cautelare alla persona offesa o, ancor prima, al suo difensore, acquisisce, in via definitiva, valenza procedimentale, anche in merito al reato normativizzato dall"art.612-bis c.p.




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