-  Marino Donatella  -  22/03/2016

APPALTO: MANCATA VERIFICA NON IMPLICA ACCETTAZIONE TACITA – Cass. 4051/16 – Donatella MARINO

Il committente può tralasciare di procedere alla verifica se ricorrono giusti motivi

Il mancato invio dei disegni al committente può integrare i giusti motivi

La consegna dell"opera in assenza di verifica non comporta ipso iure accettazione tacita

Anche se il committente riceve senza riserve la consegna dell"opera appaltata non per questo ipso fatto l"ha accettata: nella vicenda esaminata dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4051 del 2016 , il (sub)committente che non aveva ricevuto per tempo i disegni progettuali aveva sostenuto di non essere stato in grado di verificare l"opera per giusti motivi e di non essere stato quindi posto in condizione di formarsi una sua volontà negoziale accettando o meno (ancorchè tacitamente) il manufatto. L"appaltatore quindi, secondo la Suprema Corte, non poteva valersi dei principi sul formarsi dell"accettazione tacita di cui al 3° comma dell"art. 1665 c.c . ("se, nonostante l"invito fattogli dall"appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi … l"opera si considera accettata") e richiedere semplicemente il saldo. E" grossomodo così questa la decisione della Suprema Corte, la quale aggiunge che alla Corte d"Appello cui viene nuovamente inviata la causa spetterà ora valutare se la mancata acquisizione degli elaborati progettuali possa effettivamente integrare quei "giusti motivi" .

Questa la vicenda: una società affidava in appalto (rectius, subappalto) la realizzazione e fornitura di una traversa magnetica per lamiere di elevato valore. Ma il manufatto, a detta del (sub)committente, mostrava gravi vizi di progettazione ed esecuzione - come poi evidenziato anche dalla consulenza d"ufficio - e rifiutava di pagarne il saldo. Nel contenzioso che seguiva il (sub)committente risultava soccombente in primo grado. Nel ricorrere in appello sosteneva: che l"invio degli elaborati progettuali in forma completa avrebbe dovuto precedere l"attività di verifica; che non aveva quindi inteso sottrarsi alla verifica dell"opera, limitandosi solo a differirla al momento in cui la traversa magnetica fosse stata consegnata presso lo stabilimento della propria committente; che i difetti dell"opera erano emersi in occasione della verifica effettuata solo al momento della consegna in modo congiunto tra le parti. L"appaltatore sosteneva per contro che il (sub)committente era stato invitato a procedere alla verifica dell"opera ma che invece di opporre contestazioni aveva continuato a pagare il corrispettivo pattuito e che comunque i difetti non potevano essere così gravi posto che erano stati eliminati dal (sub)committente dopo la consegna con soluzioni di scarso valore.

 La Corte d"Appello di Trieste decideva anch"essa a favore dell"appaltatore, dando rilievo al comportamento silente e acquiescente tenuto dal (sub)committente durante la progettazione e l"esecuzione del lavoro: riteneva cioè che con il proprio comportamento concludente il (sub)committente avesse manifestato una chiara volontà, ancorché tacita, di accettare senza riserve. Ma la Corte di Cassazione successivamente adita, nello spiegare che la Corte d"Appello aveva sbagliato non investigando sulla questione del mancato invio della documentazione progettuale (ai fini dell"apprezzamento dei "giusti motivi"), rinviava l"intera questione di nuovo alla Corte d"Appello di Trieste, altra sezione.

 Incidentalmente, la sentenza accenna anche alla diversa natura e portata della verifica dell"opera, che "si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell"opera", rispetto al collaudo, che consiste nella "successiva dichiarazione dello stesso committente, o del terzo da lui incaricato, con la quale si esprime il giudizio sull"opera stessa eseguita dall"appaltatore". Diversa sia dalla verifica che dal collaudo è poi l"accettazione dell"opera da parte del committente "che è vero e proprio atto negoziale il quale esige che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell"opera stessa: è il momento più importante, dal quale discendono effetti ben determinati, quali l"esonero dell"appaltatore da ogni responsabilità per i vizi dell"opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo". E aggiunge che la corte distrettuale non precisa affatto se l"opera si debba considerata accettata per la mancata verifica o non piuttosto perché sia stata ricevuta senza riserve.

 Adesso sarà la nuova Sezione della Corte d"Appello di Trieste che dovrà riconsiderare in modo conclusivo se ci sia stata o meno un"accettazione tacita. Il contenzioso quindi, dopo quasi vent"anni, è ancora aperto.




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