‘’Nondimeno, non trovandosi la suddetta in uno stato di incapacità mentale acclarato, ma nella diversa condizione psicopatologica in cui la sua capacità di discernimento e autodeterminazione è ridotta, lo strumento dell’amministrazione di sostegno dovrà essere modulato nel senso che l’A.d.S., nel rispetto della dignità e della volontà della beneficiaria, conformemente allo spirito legislativo informatore dell’istituto de quo, dovrà compiere ogni più utile attività finalizzata a sostenere la beneficiaria, attraverso un intervento di indirizzo e persuasione, ad accettare i trattamenti medico – sanitari che si renderanno necessari per il conseguimento del finale obbiettivo, coincidente, per l’appunto, col recupero di una sua propria condizione di benessere mentale e salute fisica che la sottragga all’incombente pericolo di perdere la vita. Solo nel caso in cui la beneficiaria non sia in grado di esprimere un consenso informato e consapevole, allora l’A.d.S. potrà, e dovrà, intervenire, sostituendosi ad essa, ed esprimere, in suo luogo, un consenso teso alla conservazione delle sue funzioni vitali, giacché, in tale evenienza, il diritto alla vita ha prevalenza su ogni altra considerazione’’