Amministrazione di sostegno  -  Claudia Trani  -  27/11/2022

AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO: una rivoluzione giuridica da perfezionare?

La rivoluzione giuridica e di civiltà a tutela delle fragilità è stata introdotta con la L. 9.1.2004 n. 6 che, pur non abrogando il rigido istituto dell’interdizione (ad avviso della scrivente anche inumano) ha introdotto un nuovo e più flessibile strumento di protezione delle singole situazioni.

E’ proprio all’art. 1 di detta legge che si descrive lo scopo dell’istituto in questione “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive … di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana …”. Pertanto spetterà all’amministratore di sostegno (AdS) fornire all’amministrato che, per patologia fisica o psichica, per età, solitudine ecc. necessita di un valido supporto nelle funzioni che non è più in grado di espletare da sé.

Nel 2015 l’AIASS ha studiato il fenomeno della fragilità facendo una proiezione dalla quale si evince che, se la legge n. 6/04 avesse un’applicazione univoca, sul modello di Pordenone (eccellenza), sul territorio italiano avremo ca. 800mila richieste di AdS contro le 180mila attive a tutto il 2015, se ne deduce che ca. 500mila cittadini non autosufficienti per situazioni diverse sono lasciati soli.

Chi può fare o richiedere l’amministrazione in una disabilità? La risposta non è banale perché proprio sull’argomento si è innescata una forte discussione tra i contrari all’istituto.

Il c.c. agli artt. 406-417 dispone un elenco di chi ha  la legittimazione attiva a richiedere l’istituto che in primis vede il P.M., di seguito lo stesso beneficiario dell’aiuto pur se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, finanche, nelle unioni civili, il proprio compagno/a.

L’amministrazione di sostegno non comporta l’annullamento delle capacità dell’assistito a compiere validi atti giuridici a meno di eventuali restrizioni previste nell’atto di nomina dell’AdS da parte del giudice tutelare (G.T.), così come la temporaneità o indeterminatezza dell’istituto. Di conseguenza il tutelante è vincolato nell’ operare in favore dell’assistito dal contenuto dell’atto di nomina e dal suo giuramento. 

Nonostante le garanzie previste dalla legge istitutive l’AdS, è sorta una campagna promossa dall’associazione“Diritti alla Follia”-“Amministrazione di sostegno: se la tutela diventa ragnatela” che ritiene la legge 6/04 uno “strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati, cosiddetti “beneficiari“ che esprime, anche in maniera forte, una sorta di contrarietà all’istituto dovuta ad un diffuso malcontento in particolare su una inopportuna gestione economica del patrimonio dell’amministrato, ma anche al consenso informato alle cure, esami diagnostici, ricoveri ecc. che porterebbe ad una “mera costrizione” degli assistiti, spesso incapaci di una replica libera e consapevole.

Affermano la violazione della legge in questione rispetto all’art.12 della Convenzione dell’ONU sui diritti dei soggetti disabili, in quanto, si afferma, contiene trappole logico-giuridiche che la renderebbe pari ad una interdizione impropria.

Ma l’art.12 della Convenzione ONU fa riferimento alle persone con disabilità e non alla fragilità civilistica: due concetti ben spiegati dal prof. P. Cendon che li definisce due mondi in parte sovrapponibili, mai del tutto coincidenti.

Parliamo di disabilità quando osserviamo la persona nei fatti quotidiani, nei suoi accadimenti empirici, siamo invece di fronte a fragilità quando la persona risulta da sé inidonea a compiere una decisione con implicazioni giuridiche sul modus vivendi.

La categoria dei soggetti destinatari la tutela, per i contrari l’AdS, sarebbe troppo ampia perché applicabile, su richiesta o segnalazione, a qualunque persona sofferente anche solo parzialmente e temporaneamente da una infermità o menomazione fisica o psichica.

Inoltre, tenderebbe ad annullare il diritto all’autodeterminazione garantito dalla Costituzione all’art. 32 (2°c.nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”).

Vengono mosse accuse anche contro il giudice tutelare che, troppo spesso per mancanza di tempo o mezzi, non riesce ad esaminare le relazioni periodiche obbligatorie dell’AdS, vagliando così operazioni a volte discutibili.

Oltre al fatto che la legge è perfettibile alla luce dei disguidi emersi in sua vigenza, ci sono tuttavia delle pronunce di diversi tribunali che ne ribadiscono la sua validità ed opportunità nonché il controllo sull’operato.

Di seguito cito la sent. 3.2.2021 n. 36 del Tribunale di Aosta che ben motiva come l’AdS costituisce la regola mentre l’interdizione si pone come misura residuale, pertanto l’interdizione prevarrà solo nel caso in cui l’amministrazione di sostegno nel caso di specie sia considerata inadatta a tutelare gli specifici interessi della persona fragile.

Di contro, la sentenza 21 dicembre 2018, n. 58237 della Cassazione civile conferma il reato di peculato nell’appropriazione indebita da parte dell’AdS che si appropria del capitale che il beneficiario ha sul suo conto corrente.

Certo è che il numero di G.T. presenti sul territorio andrebbe incrementato onde poter esaminare il singolo caso con la dovuta accortezza, dovrebbe esserci una maggiore formazione coinvolgente gli operatori dell’amministrazione e, non da ultimo, dovrebbe essere riconsiderata la figura dell’AdS che attualmente è su base volontaria e quindi a titolo gratuito, se non, nei casi più complessi, soggetta ad un “equo indennizzo” stabilito dal G.T. sulla base del patrimonio del tutelando.

Personalmente ritengo opportuna una revisione che risponda coerentemente ad alcune critiche emerse e comprovate, salvaguardando però lo scopo precipuo della legge in discussione che resta l’unica valida alternativa all’interdizione, perché i diritti civili di tutte le persone fragili vanno rispettati e tutelati: gli anziani, le solitudini sociali, le patologie invalidanti ecc. non devono essere dimenticate, non dovremmo più sentire dai mass-media di morti solitarie, scoperte anche a distanza di parecchio tempo e questa legge non snatura la famiglia la cui importanza è confermata dal  legislatore civile in ogni situazione personale.




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