Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  23/05/2024

 Amministrazione di sostegno e conflitto tra familiari - Carmela Bruniani

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16/05/2024, n.13612, ha confermato il principio per il quale, in materia di amministrazione di sostegno, nel caso in cui emergano conflitti all’interno del nucleo familiare che determinano situazioni di tensione che non garantiscano al beneficiario una rete endo-familiare di protezione, potrà essere nominato amministratore anche un estraneo.

In questo caso compito precipuo dello stesso sarà quello di ricostruire una sfera protettiva finalizzata a curare gli interessi dell’amministrato dal punto di vista personale e da quello patrimoniale.

Infatti la nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta con la ratio dell’art. 408 cc perché l’elenco delle persone in esso individuate non contiene alcun criterio preferenziale in ordine alla scelta dell’amministratore, in quanto ciò contrasterebbe con la discrezionalità riconosciuta al giudice che è finalizzata alla migliore cura degli interessi del beneficiario.

Nella fattispecie oggetto del giudizio la forte litigiosità tra i figli della beneficiaria, affetta da un disturbo neuro- cognitivo lieve, aveva determinato nella stessa un grave stress, fisico e psichico, al quale bisognava porre rimedio per evitare un peggioramento delle sue condizioni di salute.

L’incapacità di gestire i problemi della madre e di rendersi conto delle reali condizioni di salute della stessa avevano fatto venir meno quella struttura familiare coesa che è alla base del benessere psicologico di qualunque soggetto inserito in un contesto sociale.

Pertanto, neanche l’adeguata gestione del patrimonio  è sufficiente a garantire che sussistano tutte le caratteristiche idonee a rendere l’amministratore di sostegno il garante della cura e degli interessi del beneficiario.

La figura individuata dalla legge, infatti, prefigura una gestione complessiva degli interessi dal punto di vista sia personale che patrimoniale che garantisca al beneficiario non solo un sostegno dal punto di vista materiale ma anche e soprattutto da quello affettivo e di qualità della vita.

L’oculata gestione del patrimonio sganciata da un supporto di sostegno psicologico e di attenzione ai bisogni primari della persona non sarebbe, infatti, sufficiente a garantirle la cura degli aspetti dinamico relazionali, sociali e di protezione che costituiscono la ratio della legge.




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