"Preme evidenziare che l’unica parte necessaria nel procedimento de quo è il beneficiario della misura, posto che è l’unico soggetto che può manifestare una volontà contraria rispetto all’autorità giudiziaria ed alla decisione di predisporre la misura dell’amministrazione di sostegno. Per queste ragioni la notifica al beneficiario è posta dalla legge a pena di nullità.
Lo stesso non può dirsi per la notifica rispetto ai soggetti indicati all’art. 408, comma 1, ultimo periodo, c.c. Come correttamente esposto anche da parte ricorrente, non sussiste litisconsorzio necessario rispetto ai familiari del beneficiario nel procedimento instaurato per la nomina di amministratore di sostegno, motivo per il quale la mancata notifica del ricorso introduttivo nei confronti di questi ultimi non comporta alcuna nullità del procedimento. Resta salva la possibilità di impugnazione, ma solo se l’omissione concerna un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (“Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell’art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico- giuridico. Essi svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazione” per il giudice. Di conseguenza la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell’omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione sia ovviato nel corso dell’istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente”, Cass. Civ., sez. I, del 22.04.2009, la n. 9628)."