-  Mazzon Riccardo  -  25/06/2012

USUCAPIONE, SUCCESSIONE NEL POSSESSO E PLURALITA' DI EREDI - Riccardo MAZZON

Solitamente, la successione dell'erede avviene congiuntamente con quella di altri eredi, sicché è d'uopo discorre di "compossesso" del bene ereditario, a prescindere da quale degli eredi detenga, anche in modo esclusivo, il bene caduto in successione:

"la detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius, senza necessità di alcun atto materiale di apprensione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all'immobile, osservando, ancora, che integra senz'altro gli estremi dello spoglio - tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione - l'atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo)"; Cassazione civile, sez. II, 07/09/2004, n. 17988 De Cristofaro c. Di Stefano Giust. civ. Mass. 2004, 9

"l'istituzione testamentaria "ex re" certa determina l'automatica continuazione, con effetto dal momento di apertura della successione, del possesso del "de cuius" nell'erede, anche quando il bene si trovi nella detenzione di altri, pur se coeredi". Pretura Napoli, 23/05/1990 Verdoliva c. Verdoliva Giur. merito 1992, 633 (nota)

Naturalmente, sarà possibile per il coerede usucapire la quota degli altri eredi, ma dovrà, a tal fine, godere del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus (non più uti condominus!), non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune:

"il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune"; Cassazione civile, sez. II, 25/03/2009, n. 7221 M. c. Romano e altroGiust. civ. Mass. 2009, 3, 519

"la perdita del compossesso da parte di un coerede non detentore - che lo acquista "pro indiviso" senza necessità di materiale apprensione - è configurabile soltanto se altro coerede dimostri, con accertamento demandato al giudice del merito, di aver compiuto un atto idoneo ad occupare esclusivamente il bene, e a rendere impossibile l'esercizio concreto del compossesso altrui, in tal modo modificando altresì il titolo dell'originario possesso"; Cassazione civile, sez. II, 29/05/1998, n. 5325 Scotto Di Vetta c. Scotto Di Vetta Giur. it. 1999, 2276

"la perdita del compossesso di un bene ereditario da parte di un coerede non detentore - il quale acquista tale compossesso pro indiviso senza necessità di un atto di materiale apprensione - può verificarsi solo quando un altro coerede compia un atto diretto all'apprensione ed occupazione esclusiva del bene, idoneo a mutare l'originario compossesso in possesso esclusivo. Pertanto, correttamente è esclusa la configurabilità dello spoglio nel rifiuto del compossessore detentore di consegnare al compossessore non detentore un esemplare delle chiavi dell'immobile costituente il bene ereditario, in quanto tale rifiuto non muta la situazione di compossesso dell'immobile in precedenza esistente". Cassazione civile, sez. II, 04/05/1982, n. 2745 Scarponi c. Pepe Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5.






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