Il diritto a tenere alberi a distanza illegale può essere usucapito con il decorso del termine ventennale; quanto alla decorrenza del termine,
"….ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo". Cassazione civile , sez. II, 18 ottobre 2007, n. 21855 Serio c. Perrone Giust. civ. Mass. 2007, 10
Qualora si sia acquisito il diritto di tenere alberi a distanza illegale, se l"albero muore o viene reciso, abbattuto od estirpato, esso non può essere sostituito se non osservando la distanza legale:
"……ai sensi dell'art. 895, comma 1, c.c., nella ipotesi in cui, per morte recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali"; Cassazione civile , sez. II, 15 giugno 1999, n. 5928 Moracchioli c. Mazzanti Giust. civ. Mass. 1999, 1393
tale precetto non è applicabile nel caso di alberi che facciano parte di un filare situato lungo il confine: in tal caso, essi possono esser sostituiti anche se insistenti a distanza illegale.