-  Redazione P&D  -  13/09/2015

UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI, LA REGIONE FVG AVRA' UN NUOVO VOLTO- Elena FERESIN

- UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

- la Regione FVG avrà un nuovo volto

Non è la prima volta che la Regione FVG tenta di darsi un nuovo assetto organizzativo ridisegnando la fisionomia dei propri enti territoriali con modalità e forme innovative rispetto a quelle rinvenibili nel quadro normativo nazionale.

Il primo tentativo di attuazione della potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento delle autonomie locali prevista dalla legge costituzionale 2/1993 fu la L.R. FVG 1/2006.

Lì accanto alle già note forme convenzionate di cui al TUEELL (Capo V del Titolo II - d.lgs 267/2000 e s.m.i.), peraltro non più applicabili entro i confini regionali a partire dalla sua entrata in vigore (26 gennaio 2006) con l"unica eccezione dell"accordo di programma (art. 34 d.lgs. 267 citato) - venivano previste delle nuove strutture associative: le Associazioni Intercomunali e le ASTER, per la gestione condivisa di servizi e funzioni.

Servizi e funzioni la cui titolarità rimaneva in ogni caso in capo agli enti locali, mentre la loro gestione si svolgeva in forma associata attraverso il meccanismo della delega.

Il braccio operativo per attuare la delega in parola era l"Ufficio Comune, il quale agiva in nome e per conto del singolo o dei singoli enti locali nella cui sfera giuridica ricadevano gli effetti della sua azione amministrativa.

Questa forma di imputazione degli effetti tra Ufficio Comune ed ente locale dipendeva dal fatto che le nuove forme associative erano prive di personalità giuridica.

Pertanto, ogni ente locale rimaneva titolare in via esclusiva dei rapporti giuridici gestiti dall"Ufficio Comune secondo la regolamentazione contenuta nelle convenzioni stipulate conformemente ai canoni essenziali di una convenzione–quadro.

Il secondo tentativo di riorganizzare il sistema degli enti territoriali è quello della L.R. FVG 26/2015 pubblicata sul BUR n. 51 del 17 dicembre 2014.

Si tratta di una riforma profonda, organica, strutturata, sistematica e con un notevole impatto nel tessuto politico e sociale del territorio.

Essa rappresenta una progressione migliorativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità di quella intrapresa con la L.R. 1/2006.

In esito alla L.R. 26 citata il Comune perde il ruolo di protagonista e di soggetto istituzionale privilegiato che la riforma costituzionale (legge cost. 3/2001 e legge 131/2003) gli aveva affidato a seguito della riscrittura dell"art. 114 cost..

In essa era stato concepito quale ente di base e front office nella gestione dei rapporti con la collettività locale (principi del cc.dd. municipalismo d"esecuzione e di sussidiarietà verticale),

mentre gli altri enti (Provincia, Regione e Stato) venivano allocati in posizione via via recessiva e residuale.

Ora, nella L.R. 26 citata il referente non sarà più il singolo Comune, ma l"U.T.I..

E" di tutta evidenza che la L.R. FVG n. 26 non nasce dal nulla.

A monte vi è un percorso tracciato dal Governo centrale ben chiaro e preciso, focalizzato sul ripensamento del decentramento amministrativo in chiave virtuosa (drastica riduzione dei costi pubblici).

Le fondamenta sulle quali poggia si rinvengono nelle spending review che negli ultimi anni hanno fornito gli strumenti per monitorare e ridurre la spesa pubblica (leggi 94/2012; 135/2012; 89/2012; 125/2015), nel costituzionalizzato principio del pareggio di bilancio (legge cost. 1/2012), nel Patto di Stabilità Interno e nella legge 56/2014 (cc.dd. legge Delrio) di abolizione delle Province quali enti intermedi tra Comune e Regione (art. 3 TUEELL).

E" una riforma con basi solide che condurrà attraverso passaggi intermedi ad un approdo non senza grossi traumi verso una nuova realtà ordinamentale caratterizzata dall"assenza delle Province (e delle Comunità Montane ex artt. 36 e ss): infatti negli artt. 32, 34 e 35 si disciplina la delega di funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni, l"atto di ricognizione sulle funzioni provinciali delegate e il Piano di subentro delle U.T.I..

La riforma regionale prende le mosse da un Piano di Riordino Territoriale che è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1282 del 1° luglio 2015 pubblicata sul BUR n. 24 del 3 luglio 2015.

Tale Piano, attuativo dell"art. 4 della L.R. 26, va a perimetrare geograficamente le U.T.I. regionali dotate di personalità giuridica (ciò a differenze delle forme associative previste dalla L.R. 1 citata, le cui disposizioni, ora abrogate dall"art. 69, continueranno ad essere applicate in via transitoria fintantoché le previgenti forme associative si trasformeranno o si scioglieranno).

Le U.T.I. dotate di atto Costitutivo e Statuto potranno anche fondersi tra loro previo assenso della Giunta Regionale.

Lo Statuto disciplinerà l"autonomia normativa del nuovo ente locale.
A completare l"assetto del funzionamento dell"ente U.T.I. ci saranno i regolamenti.

I suoi organi sono l"Assemblea (costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti), il Presidente (eletto dall"Assemblea tra i suoi componenti), l"organo di revisione contabile e il Direttore.

Il Piano dell"Unione è lo strumento di programmazione e pianificazione di indirizzo generale delle politiche amministrative dell"U.T.I..

A chiusura di questo quadro di sintesi della riforma regionale si segnalano per il particolare interesse gli artt. 24, 30 e 43 che prevedono rispettivamente: la facoltà di stipulare degli accordi tra U.T.I. e GECT per le politiche transfrontaliere; la gestione associata delle funzioni in materia di anticorruzione; e l"istituzione della centrale unica di committenza che svolgerà il ruolo di soggetto aggregatore ai sensi della legge 89/2014.

Ora, la fase più impegnativa: l"attuazione della riforma.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film