Dispone l'art. 1398 c.c. che colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Di conseguenza il contratto stipulato da chi è privo dei poteri di rappresentanza assume una veste di inefficacia e può rilevarne in termini di risarcimento del danno in considerazione del fatto che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede, come prevede l'art. 1337 c.c. e che inoltre chi, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [art. 1398 c.c.].
In pratica si disciplina allo stesso modo l’ipotesi di assenza di potere (falsus procurator) e di eccesso nel suo uso poiché anche in tale ultimo caso il procuratore agisce, di fatto, senza potere. Dunque ed in linea generale il contratto non vincola il rappresentato, atteso che questi non ne aveva autorizzato il compimento e che il contratto non vincola nemmeno il rappresentante poiché il terzo non voleva stipulare con lui ovvero avrebbe voluto stipulare il contratto con il soggetto rappresentanto (nella condizione in cui il rappresentante avesse effettivamente assunto la veste di reale procuratore di quello). Tuttavia, questi non può rimanere privo di tutela ed, infatti, ha diritto al risarcimento del danno purché sia stato diligente e non abbia ignorato colpevolmente l’assenza del potere rappresentativo.
In termini di affidamento che è stato fatto sull'esistenza del potere e sulla validità del negozio, segue il caso. In ciò ricordiamo la diatriba tra i sostenitori teoria della volontà formatasi con la pandettistica di fine '800 - secondo cui la validità e gli effetti dell'atto negoziale sono condizionati dalla conformità tra la volontà interna e psicologica del soggetto e la dichiarazione che ne consegue - e la teoria della dichiarazione in cui assume predominanza la dichiarazione impegnativa nei confronti dei terzi per come essa viene percepita a prescindere dalla reale volontà interna o psicologica del dichiarante
In questo quadro si fonda il sostanziale principio generale di apparenza del diritto per il quale una situazione apparente viene considerata alla pari di una situazione reale tale da poter produrre determinati effetti giuridici per via dell'affidamento, ovvero una convinzione del fatto che ciò che appare sia effettivamente reale tenuto conto delle circostanze e dello stato soggettivo del soggetto, tanto da indurre i soggetti a confidare incolpevolmente nella corrispondenza al vero della situazione apparente.
In tutto ciò riemerge il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, che traggono origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni. Per quanto potrebbe anche non ritenersi invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere - Corte di Cassazione, Sez. I, 14/06/2016 n.12273 - purtuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.
E’ in evidenza da ciò che è stato pronunciato che il comportamento processuale dello pseudo rappresentato, il quale - in giudizio - tenga un contegno da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio l'operato dal "falsus procurator", rileva pure sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita dello stesso.
Ricordiamo che la ratifica, da disporsi con le stesse forme prescritte per la conclusione del negozio ratificato e che opera con effetto retroattivo, salvi però i diritti dei terzi, cioè di coloro che, in data anteriore all’atto di ratifica, abbiano compiuto con il ratificante atti relativi a cose o a diritti compresi nella ratifica, è l'atto unilaterale e negozio giuridico recettizio con cui il rappresentato sana, come in una sorta di procura successiva, gli effetti di un negozio annullabile compiuto dal rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1399 c.c.).
Si riporta anche di seguito la Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942).
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Allorché il contratto sia concluso da chi si assuma rappresentante altrui, "la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell'interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione della regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato".
E' così confermato che si tratta di "collocare il potere rappresentativo tra gli elementi della fattispecie costitutiva" ne deriva che, "ove il rappresentato neghi di avere rilasciato l'invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante l'onere di provare l'esistenza e i limiti della procura" stessa, di talché la "deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri", da parte del falsamente rappresentato, costituisce, pertanto, "non una eccezione ma mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, né allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio" (così sempre Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.). Inoltre e come confermato dalla Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 10600 del 23 maggio 2016, l’azione che tende a far dichiarare l’inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 1442 c.c., che colpisce solo l’azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile.
Deve rilevarsi che, se "in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale", resta, tuttavia, inteso che lo pseudo rappresentato, ove "ometta di contestare specificamente tale fatto" (vale a dire, l'effettiva esistenza del potere rappresentativo), pone in essere "un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v., ora, l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.), una relevatio ab onere probandi", la quale, tuttavia, "non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto", e ciò perché "la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio
Diversa è la casistica in cui il potere, che esiste, viene usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato conferito, cioè subisce una deviazione rispetto allo scopo per il quale è stato conferito, poiché in tal caso l’atto è esistente. Il contratto è, quindi, inefficace ed il risarcimento è dovuto per la lesione del c.d. interesse negativo, con esclusione, cioè, di quanto il terzo avrebbe potuto lucrare dal contratto. Del pari, è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.
Segue la pronuncia -
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Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 26871 Anno 2022 Presidente: xxxxxxxx Relatore: xxxxxxxxxx Data pubblicazione: 13/09/2022
ORDINANZA sul ricorso 28247-2021 proposto da: xxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato xxxxxx; - ricorrente - contro xxxxxx, domiciliata in xxxxxx presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato xxxxxx controricorrente - Civile Ord. Sez. 6 Num. 26871 Anno 2022 Presidente: xxxxxx Relatore: xxxxxx Data pubblicazione: 13/09/2022 Corte di Cassazione - copia non ufficiale avverso la sentenza n. 1301/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. xxxxxx.
Ritenuto in fatto
- che la società xxxxxx ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1301/21, del 10 settembre 2021, della Corte di Appello di Salerno, che - accogliendo il gravame esperito dalla xxxxxx avverso la sentenza n. 299/19, del 31 gennaio 2019, del Tribunale di Salerno - ha accolto l'opposizione proposta dalla xxxxxx contro il decreto ingiuntivo n. 280/11, emesso a suo carico e in favore della xxxxxx;
- che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver conseguito un provvedimento monitorio che ingiungeva, alla xxxxxx, di pagarle una somma di denaro per il noleggio di una tendostruttura, al prezzo di € 10.000,00, come da scrittura del 5 novembre 2008;
- che proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. la debitrice ingiunta, sul rilievo di non aver noleggiato detto bene, bensì acquistato, avendo integralmente provveduto al pagamento del prezzo di acquisto, (come da prodotta "lettera liberatoria per l'acquisto k struttura modulare" del 10dicembre 2010);
- che la società opposta, nel costituirsi in giudizio, proponeva querela di falso in via incidentale avente ad oggetto tale documento; - che essendo emersa dalla consulenza tecnica grafologica la falsità del documento querelato, il giudice di prime cure accoglieva la querela e confermava la condanna al pagamento di cui all'opposto decreto ingiuntivo, e ciò quantunque i nuovi difensori dell'attrice in opposizione avessero - peraltro solo all'esito del deposito della CTU - eccepito la carenza di legittimazione della stessa, fondata sull'assunto (mai rilevato sino a quel momento) che xxxxxxxxx, il quale aveva intrattenuto i rapporti contrattuali con xxxxxxxxx, fosse un "falsus procurator", privo dei poteri rappresentativi della xxxxxxxxx;
- che esperito gravame dalla xxxxxxxxx, il giudice di appello lo accoglieva, sul rilievo che il contratto concluso dal "falsus procurator" fosse inefficace nei confronti della stessa.
- che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione xxxxxxxxx, sulla base - come detto - di tre motivi;
- che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 163, comma 1, nn. 3) e 4), e 345 cod. proc. civ., "perché la Corte d'Appello di Salerno non ha rilevato che l'appellante aveva operato, sia nel corso del giudizio di primo grado (in concomitanza con la costituzione dei nuovi difensori, xxxxxxxx) dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, sia nell'atto di impugnazione, un'inammissibile mutatio libelli delle eccezioni fondanti la propria difesa";
- che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nonché in relazione agli artt. 1389 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito "dall'avvenuta ammissione dell'esistenza di poteri rappresentativi in capo a xxxxxxxx ";
- che il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta carenza di potere rappresentativo in capo a xxxxxxxx, deducendo che la xxxxxxxx, con il proprio contegno processuale, avrebbe operato una ratifica dell'operato del "falsus procurator";
- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la xxxxxxxx, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle pani, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022;
- che entrambe le parti hanno presentato memoria.
Considerato in diritto
- che il ricorso va accolto, in relazione ai motivi primo e terzo;
- che ritiene, infatti, questo collegio che non ostino rispetto a tale conclusione i rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che i motivi di ricorso primo e terzo - con i quali, rispettivamente, si assume che l'avvenuta deduzione del difetto di rappresentanza di xxxxxx, ex art. 1387 cod. civ., operata dalla xxxxxx oltre il termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ., avrebbe integrato una non consentita "mutatio libelli", ed inoltre che la medesima xxxxxx avrebbe, con il proprio precedente contegno processuale, ratificato l'operato del "falsus procurator" - sono fondati;
- che, al riguardo, deve osservarsi come sul tema del contratto concluso dal falso rappresentante non possa prescindersi da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte;
- che esse, infatti, sono state chiamate - poco più di un lustro orsono - a stabilire "se la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator costituisca materia di eccezione in senso stretto, che come tale può essere sollevata solo dal falsamente rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del processo di primo grado, o sia una eccezione in senso lato, dunque non solo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado e finanche per la prima volta in appello" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 3 giugno 2015, n. 11377, Rv. 635537-01);
- che le Sezioni Unite hanno optato per la seconda soluzione, sul rilievo che "la sussistenza del potere rappresentativo, con l'osservanza dei suoi limiti, costituisce una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato", sicché, ‘`come tale, essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che, dunque, ciò "pone la legittimazione rappresentativa, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, come elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che, pertanto, allorché il contratto sia concluso da chi si assuma rappresentante altrui, "la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell'interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione della regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato" (così, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che dovendosi, quindi, "collocare il potere rappresentativo tra gli elementi della fattispecie costitutiva" ne deriva che, "ove il rappresentato neghi di avere rilasciato l'invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante l'onere di provare l'esistenza e i limiti della procura" stessa, di talché la "deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri", da parte del falsamente rappresentato, costituisce, pertanto, "non una eccezione ma mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, né allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio" (così sempre Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che, tanto premesso in termini generali, per venire più specificamente, invece, al tema oggetto dei motivi primo e terzo del presente ricorso, deve rilevarsi che, se "in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale", resta, tuttavia, inteso che lo pseudo rappresentato, ove "ometta di contestare specificamente tale fatto" (vale a dire, l'effettiva esistenza del potere rappresentativo), pone in essere "un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v., ora, l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.), una relevatio ab onere probandi", la quale, tuttavia, "non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto", e ciò perché "la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio" (così, del pari, Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che, d'altra parte, lo "stesso superamento delle ragioni per una rilevabilità da parte del giudice si avrà se lo stesso pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal falsus procurator" (così, conclusivamente Cass. Sez. Un., sent. n. 11377 del 2015, cit.);
- che, difatti, il comportamento processuale dello pseudo rappresentato, il quale - in giudizio - tenga un contegno da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio l'operato dal "falsus procurator", rileva pure sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita dello stesso (Cass. Sez. 2, sent. 24 gennaio 2018, n. 1751, Rv. 647153 -01);
- che, nel caso che occupa, la xxxxxxxx, attrice in opposizione (e, dunque, convenuta in senso sostanziale nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.), non solo non ha specificamente contestato - fino all'esito, per essa negativo, della consulenza grafologica, avente ad oggetto la scrittura, dalla medesima allegata, con cui assumeva di aver acquistato, provvedendo all'integrale pagamento del corrispettivo, la tendostruttura per cui è causa - il potere rappresentativo in capo a xxxxxxxx, ma ebbe, appunto, " ab mato, a sostenere che quello dallo stesso concluso fosse un contratto di compravendita, e non di noleggio, così mostrando di voler ratificare l'operato del supposto falsus procurator;
- che l'accoglimento dei motivi primo e terzo - venendo, nella specie, in rilievo un comportamento tanto di non contestazione del potere rappresentativo di xxxxxxxx, quanto di ratifica del suo operato - comporta l'assorbimento del secondo; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla stregua dei principii sopra delineati, oltre che sulle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
…. Omissis