- Trasferimento lavoratore – art. 2103 c.c.
- Motivazioni trasferimento
- Forma del provvedimento
Per il caso di trasferimento del lavoratore dispone l'art. 2103 c.c. che prevede che questi non possa essere trasferito "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha osservato che la lettera della legge richiede la sussistenza – e la verifica – di tali ragioni in concreto, mentre nessun onere è previsto per il datore di lavoro di motivare espressamente nella stessa comunicazione con la quale il trasferimento del dipendente è disposto.
E così, deve essere rigettato il ricorso del ricorrente che abbia impugnato il trasferimento in quanto la relativa comunicazione si era limitata a rendere definitiva la precedente temporanea assegnazione (assistita da indennità di missione).
Secondo la Cassazione, infatti, è sufficiente che emerga la chiara volontà del datore di lavoro di trasferire il dipendente e che sussistano i presupposti (e cioè, le ragioni tecniche, organizzative e produttive) richieste dalla norma, sebbene queste non siano state espressamente richiamate nel provvedimento datoriale. Nessun onere formale è infatti posto dalla legge in capo al datore di lavoro in tal senso.