-  Span√≤ Giuseppe  -  26/04/2016

Sulla regolarità del decreto di esproprio - T.A.R. n. 37/2016 - Giuseppe Spanò

La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio per pubblica utilità non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, così come ritardi o omissioni di registrazione e trascrizione del decreto di esproprio non rilevano ai fini della sua efficacia.

Con la sentenza in commento il Tar ricorda principi consolidati.
La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio per pubblica utilità non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, ma comporta soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26 giugno 2014, n. 3513).
In tema di espropriazione per pubblica utilità l'eventuale vizio relativo alla notifica del decreto di esproprio non incide sulla legittimità dei provvedimento non costituendo la notificazione atto perfezionativo del procedimento di esproprio, quanto piuttosto sull'opponibilità dello stesso al destinatario e, in particolare, sull'effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell'inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale quanto piuttosto processuale (Cons. Stato. Sez. IV, 18 aprile 2012, n. 2286).
La previsione dell'art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile, non trova applicazione per il decreto di esproprio che, quale atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, è soggetto alla disciplina speciale del D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) il quale, all'art. 13 dispone che, con riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2012, n. 108).
Ai fini della tempestività della conclusione della procedura ablatoria, dunque, deve guardarsi esclusivamente alla data di emissione del decreto, che deve necessariamente intervenire prima del decorso del quinquennio dalla esecutività della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Infine il ritardo o la radicale omissione dei successivi adempimenti previsti dalla legge (trascrizione nei Registri Immobiliari, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e registrazione presso l"Agenzia delle Entrate) non determinano l"inefficacia ex post dell"atto, ma hanno un rilievo circoscritto a diversi fini (tra cui, in particolare, la responsabilità disciplinare dei responsabili), in quanto la trascrizione del provvedimento di esproprio ha mera funzione di pubblicità-notizia (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2015, n. 2842; Cass. civ., Sez. III, 04 agosto 2000, n. 10229).




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